MULTE STRADALI NOTTURNE PIÙ CARE
La multa è più salata se presa di notte. Questo è quanto previsto dall’art. 195 del Codice della Strada, ma sicuramente è una percentuale minore di utenti che lo sanno, che alcuni dei proventi che si originano dai più comuni illeciti amministrativi in materia di circolazione stradale, se commessi nella fascia oraria notturna, vengono “lievitati” di un terzo.
La maggiorazione, però, non si applica su tutte le infrazioni stradali, ma solamente quelle che sono state previste dal comma 2-bis: “ Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.”
Ecco quali sono gli articoli già schematizzati nel comma prevedente:
Art. 141 Velocità
Art 142 Limiti di velocità
Art. 145 Precedenza
Art. 146 Violazione della segnaletica stradale
Art. 149 Distanza di sicurezza tra veicoli
Art. 154 Cambiamento di direzione o di corsia
Art. 174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose
Art. 176 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, per questo articolo, l’applicazione dell’aumento si applica solamente ai commi 19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.004 a euro 8.017.
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695.
Art. 178 Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo
Si rammenta che con Legge 2 Ottobre 2007 , n. 160 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, è stato inserito l’art. 6-bis Fondo contro l’incidentalità notturna, che prevede:
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l’incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l’incidentalità notturna.
Con questa norma, rientrano le fattispecie della guida sotto l’effetto dell’alcool e delle sostanze stupefacenti.
Dunque, per applicare la maggiorazione notturna è necessario verificare che la violazione commessa rientri tra quelle sopra elencate.
L’incremento della sanzione, pari ad 1/3 scatta quando la violazione è commessa dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00 ed è accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui all’art. 12 del Codice della Strada.
* Comandante P.L. Unione dei Comuni Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta