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Notizie brevi 31/01/2017

Cassazione: con tante infrazioni "nel tachigrafo" la competenza a sanzionarle è di chi le accerta
da uominietrasporti.it

Ci sono dei casi in cui non è tanto importante dove l’infrazione sia stata commessa, quanto dove sia stata accertata. Rispetto al tachigrafo, questo significa – in termini pratici – che se l’esame dei dati avviene in un luogo, la polizia municipale di questo luogo può multare azienda e autisti anche per le violazioni commesse altrove. È quanto ha stabilito la Cassazione lo scorso 23 gennaio con l’ordinanza n. 1730, in cui valutava il caso di un’azienda di autotrasporto multata, insieme ai suoi conducenti, per una serie di violazioni relative all’uso del tachigrafo e ai tempi di guida rilevate dalla polizia municipale di Trieste soltanto quando, dopo un sequestro penale, riceveva i cronotachigrafi della società e ne analizzava i dati.

La società di autotrasporto contestava le sanzioni sostenendo che la polizia municipale in questione non aveva titolo per emettere le sanzioni, in quanto riguardavano violazioni commesse altrove. In pratica sosteneva che nel caso in questione non veniva rispettato il principio secondo cui la competenza a sanzionare segue il luogo della violazione. La Cassazione, invece, ha ricordato che quando – come nel caso in questione – si tratta di più violazioni, in cui i percorsi effettuati dai veicoli siano tanti e diversi, si considera che la condotta contestata sia permanente e quindi «nell'impossibilità di applicare il criterio del luogo di commissione degli illeciti, difficilmente individuabile, non può che applicarsi quello residuale del luogo del relativo accertamento».

Come a dire che la polizia municipale aveva tutta la competenza per emettere le sanzioni e di conseguenza l’azienda in questione dovrà pagare il loro ammontare.

da uominietrasporti.it


Non è importante dove l’infrazione nel tachigrafo  è stata commessa, ma dove è stata accertata. La Polizia Municipale di questo luogo può multare azienda e autisti anche per violazioni commesse altrove.  Cassazione Ordinanza n.1730 del 23 gennaio 2017.   (ASAPS)
 

Martedì, 31 Gennaio 2017
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