SENT. __134/05____ R.G. __135/A/05__ CRON._____/______ REP. _____/______
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà nella pubblica udienza del 20 dicembre 2005 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente
SENTENZA(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)
nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. xxxxxxxxxxxx, emesso il 01.08.2005 dalla Polizia Stradale di Udine, sottosezione di Amaro (UD)avente ad oggetto: violazione dell’art. 141, commi 3 ed 8, del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.).
promossa con domanda in data 19.09.2005 da L.D. , nato a RivA del Garda (TN), ivi residente in via omissis..
OPPONENTEcontro PREFETTURA DI UDINE-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA
CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: annullarsi il verbale impugnato.
CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: respingersi il ricorso.
FATTO E DIRITTO Il verbale in oggetto attesta che “In data 01.08.2005, alle ore 22,20, al Km. 47,300 Sud dell’autostrada A 23, in Comune di Osoppo, gli Agenti V.S. L. G. e A.T. M.L. hanno accertato che l’attuale opponente, alla guida dell’autovettura con targa tedesca JL.. 117, in ore notturne percorreva un tratto di autostrada caratterizzato da gallerie e curve a velocità non commisurata a dette condizioni di tempo e della strada e tale da creare pericolo alla propria ed alla altrui incolumità”. Il trasgressore sottoscriveva il verbale senza rilasciare alcuna dichiarazione. Gli Agenti applicavano la sanzione amministrativa ridotta di €. 71,00, oltre alla decurtazione di n. 5 punti sulla patente di guida.
MOTIVI DEL RICORSO
L’opponente assume che è entrato in autostrada dal casello di Carnia e non vi erano gallerie se non due che s’incontrano entrando a Carnia in direzione di Udine, che l’autostrada era in perfetta efficienza, non pioveva e non vi era traffico. Assume inoltre che è stato fermato dalla polizia autostradale con l’uso dei lampeggianti, dopo circa due Km. d’inseguimento a distanza ravvicinata, senza l’uso di sirena e lampeggianti e senza che gli fosse fornita la prova dell’effettivo eccesso di velocità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudicante, con decreto del 20.09.2005, ha fissato l’udienza di comparizione del 20.12.2005. Il Comando accertatore ha fatto pervenire gli atti in data 26.11.05 ed ha inviato in data 13.12.05 nota difensiva e relazione di servizio del V.S. G. L., in cui si confermano le modalità dell’accertamento, in particolare l’uso delle luci di crociera di colore blu regolarmente inserite ed il fermo del veicolo presso una piazzola autostradale. All’udienza di comparizione, l’opponente chiede che venga sentita come teste la moglie, sig.ra Carloni Laura. Il Giudicante, in accoglimento della richiesta, escute la teste e successivamente invita l’opponente a concludere. L’opponente conclude come in premessa. Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE (ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)
Osserva il Giudicante che il 3° comma dell’art. 141 elenca una serie di situazioni in cui la velocità deve essere particolarmente adeguata allo stato dei luoghi: “In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”. La suddetta norma prescrive di adeguare la velocità allo stato dei luoghi, indipendentemente dal limite di velocità della strada (Cass. Civ., sez. I, 11 gennaio 1999, n. 165 e Cass. Pen., sez. IV, 15 febbraio 1996, n. 2539) ed indipendentemente dall’intensità del traffico veicolare. Diversamente dall’art. 142, l’art. 141 C.d.S. non prescrive l’accertamento della velocità mediante apposite apparecchiature di rilevamento. Nella fattispecie la testimonianza assunta non prova che l’attuale opponente abbia nell’occasione tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi, inoltre la verbalizzazione di due pubblici ufficiali ha la particolare forza probatoria che le conferiscono gli articoli 2699 e 2700 c.c. e la valutazione della “velocità pericolosa” si presume, fino a prova contraria, eseguita sulla base di una pluriennale esperienza professionale. Oltretutto si rileva che gli Agenti, avendo seguito per circa 2 Km. l’autovettura condotta dal sig. L., hanno potuto accertarne la velocità a mezzo del tachimetro dell’auto di servizio, che, pur non essendo a tal fine omologato, ha potuto dare obiettive indicazioni sulla velocità tenuta dal veicolo oggetto di accertamento. Pertanto, poiché l’opponente non ha fornito alcuna prova circa la mancata moderazione della velocità, l’opposizione dev’essere rigettata. Per quanto riguarda l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria, visto l’art. 11 l. 689/1981, ritiene congruo il minimo edittale.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede: · Respinge l’opposizione e per l’effetto convalida il verbale di contestazione n. 700000878662, emesso il 01.08.2005 dalla Polizia Stradale di Udine, sottosezione di Amaro (UD).· Determina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di €. 71,00. · Spese compensate. · Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona del Friuli, li 20 dicembre 2005.
IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE Avv. Vincenzo ZappalàDepositata in Cancelleria il _____________________ IL CANCELLIERE |