Omicidio stradale. Effetti perversi
La legge sull’omicidio stradale si sta rivelando una patata assai più bollente rispetto alle pessimistiche previsioni iniziali. Crescono i dubbi sulla sua costituzionalità, a causa della gravità delle pene – sino a 18 anni di carcere in caso di incidente mortale dopo assunzione di alcol o droga – rispetto a quelle previste per altri reati colposi con conseguenze altrettanto o addirittura più gravi. Il tribunale di Padova, è vero, ha ribadito che è intoccabile la discrezionalità del legislatore (anche quando di fatto sfocia nel populismo penale?), respingendo l’istanza della difesa di un’imputata di rinvio alla Consulta basata sul trattamento “ingiusto e irragionevole in relazione, soprattutto, ad altre fattispecie analoghe o anche in ipotesi di reati dolosi percepiti peraltro dalla collettività con connotati di grave disvalore sociale”. Ma riportando la notizia il Sole 24 ore (7 febbraio) fa notare che la Consulta si è ripetutamente pronunciata contro le alterazioni degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale. Cioè prima o poi la legge potrebbe arrivare alla Consulta per altre vie; e dati i precedenti potrebbe non uscirne indenne. Anche il procuratore generale della Corte di cassazione, nel suo discorso all’inaugurazione dell’anno giudiziario, ha dato un pur cauto giudizio negativo (“la disciplina incorpora qualche aspetto critico che l’esegesi dovrà risolvere”).
Inoltre i dati raccolti dopo l’entrata in vigore della legge non mostrano una riduzione degli incidenti e delle omissioni di soccorso, mentre nei media l’enfasi si va spostando sull’impennata degli incidenti provocati da distrazione (che non è tra le aggravanti previste dalla legge), sino a 3 su 4; e secondo l’Aci, un guidatore morto su 4 è vittima del telefono. Numerose poi le segnalazioni di effetti perversi della legge. Per esempio, un soggetto positivo per l’alcol che abbia provocato un piccolo incidente non può più procedere al risarcimento immediato del danno: con le nuove norme il giudice deve sempre considerare prevalente l’aggravante dell’alcol, senza poterla bilanciare con il risarcimento del danno o l’effettivo grado della colpa. Altro esempio: basta un banale tamponamento per la sospensione della patente per 5 anni.
Infine si complica sempre di più sia la questione della validità dei vari tipi di accertamenti sull’assunzione di alcol e/o droghe che quella delle modalità secondo le quali è lecito, o meno, procedere agli accertamenti stessi. A parte il gran numero di etilometri fuori uso o di dubbia affidabilità, seguitano a contraddirsi le successive sentenze di Cassazione in tema di validità delle misure in caso di volume insufficiente dell’aria soffiata (il Sole, 14 febbraio). In caso di rifiuto di sottoporsi al test dell’etilometro scatta l’obbligo di procedere al test sui liquidi biologici, ma il soggetto deve essere avvisato che ha il diritto di far assistere il suo avvocato a detto test; tuttavia questo “ostacolo” può essere aggirato se l’avvocato non arriva in tempo per evitare un calo significativo del tasso alcolemico. Nel caso delle droghe illecite il problema è un altro: in particolare per la cannabis, il reperto analitico può dire ben poco sulla condizione psicofisica del soggetto al momento dell’incidente, per cui ripetutamente si è sancito che l’ultima parola spetta all’esame clinico effettuato tempestivamente. Ovviamente questo groviglio di complicazioni favorisce chi ha i mezzi per permettersi una difesa costosa ed efficace, mentre penalizza sempre più pesantemente i soggetti più deboli.
La legge ancora sotto attacco stavolta sul Manifesto con un potpourri di argomentazioni note, ma vengono riproposte. (ASAPS)