Ministero del Lavoro
Indicazioni operative in merito alla modalità di tenuta della documentazione dei cronotachigrafi in caso di annotazione della lettera “P” sul Libro Unico del Lavoro
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Ispettorato Nazionale del Lavoro
Lettera circolare 9 febbraio 2017, n. 1
Oggetto: indicazioni operative in merito alla modalità di tenuta della documentazione dei cronotachigrafi in caso di annotazione della lettera “P” sul Libro Unico del Lavoro.
In merito alle indicazioni fornite nella nota del Ministero del Lavoro n. 4103 del 19 marzo 2008 e nell’interpello n. 63 del 31 luglio 2009, per definire la modalità di tenuta dei dischi dei cronotachigrafi in relazione alla Registrazione nel Libro Unico del Lavoro dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili con la lettera “P”, sono pervenute richieste di chiarimenti volte a precisare il termine di conservazione obbligatoria delle registrazioni cronotachigrafiche.
Attualmente il termine di conservazione dei dischi cronotachigrafici è disciplinato dal Regolamento CE n. 561 del 2006, con l'art. 10, par. 5, lett. a)- ii), e ribadito dall'art. 33, par. 2, del Regolamento CE n. 165 del 2014, che prevedono un obbligo di tenuta per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di utilizzazione.
Tali dischi sono necessari per determinare, tra l'altro, l'orario di lavoro del personale mobile delle aziende di autotrasporto soggette a tali obblighi. …
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