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Divieto di somministrazione di alcolici ai minorenni diventa legge nazionale

Pesanti sanzioni e sospensione dell’attività per tre mesi a chi reitera

Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni è legge nazionale in vigore dal 20 febbraio. Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio scorso, infatti, è stato pubblicato il Decreto Legge del 20 febbraio 2015, numero 14 che, all’articolo 12 comma 2, prevede che il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, modificando così l’articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, numero 125, che disponeva tale divieto solo per la vendita.

 Il divieto è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cioè il 20 febbraio.

 “Il Decreto Legge 158/2012, convertito in Legge 189/2012 prevedeva, all’articolo 7, il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 – fa notare Il Silb Fipe Confcommercio a livello nazionale – In via amministrativa si è tentato, negli anni passati, di estendere tale divieto anche alla somministrazione. Tali tentativi hanno creato sul territorio situazioni di poca chiarezza normativa e differenti modalità applicative della medesima. Su questa vicenda la posizione  espressa,  fin  dal  principio,  dal  Silb  fu  quella  di  ritenere ammissibile la somministrazione  di bevande alcoliche ai maggiori di anni 16, lasciando  tuttavia ai singoli imprenditori la scelta di libertà operativa”.

Il divieto invece è ora posto in via normativa e le eventuali violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro. Qualora il fatto fosse commesso più di una   volta  si  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  500  euro  a  2.000  euro  con sospensione dell’attività per tre mesi.

Il divieto suddetto riguarda i minori di anni 18, ultra sedicenni, in quanto la somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 è sanzionata penalmente dall’articolo 689.

da radiosienatv.it

 

>LEGGE 30 marzo 2001, n. 125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.
(GU n. 90 del 18 aprile 2001)

 

>DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. (17G00030)
(GU n. 42 del 20 febbraio 2017)


 *La distinzione tra vendita e somministrazione in realtà non c’è mai  stata. Il buon senso prima e il ministero dell’Interno il 24 marzo 2009 hanno equiparato i due termini nell’unica accezione di mettere a disposizione. È solamente l’ostinata opposizione dei produttori di alcolici e ancora di più della Confcommercio che ha portato alla singolare decisione di lasciare agli esercenti la libertà di interpretazione della legge. Ci sono voluti quasi otto anni per decidere un’ovvietà. Nota di Roberto Argenta AICAT . (ASAPS)

Lunedì, 27 Febbraio 2017
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