Giurisprudenza di legittimità Corte di Cassazione Civile Sezione II, 4 novembre 2005, n. 21367 SANZIONI AMMINISTRATIVE – CODICE DELLA STRADA – VALORE PROBATORIO DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO Il valore di atto pubblico del verbale di accertamento di una violazione del codice della strada non si estende alle percezioni sensoriali dei verbalizzanti ivi riportate, che possono essere contestate liberamente con ogni mezzo di prova (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto necessaria la proposizione della querela di falso per contestare l’accertamento dello stato di ebbrezza del conducente di un veicolo, operato dai verbalizzanti sulla base delle loro impressioni e senza l’ausilio di strumenti tecnici).
Svolgimento del processo. Avverso la sentenza del Giudice di pace di Voghera in data 25.1 1.2002, con cui era stata respinta l’opposizione a verbale di contestazione a carico di F.M. L’Ufficio territoriale per il Governo di Pavia resiste con controricorso. Motivi della decisione. Nell’unico motivo in cui si articola il ricorso, si lamenta che il giudicante, laddove, riconosciuta sussistente una totale difformità tra i fatti di cui al rapporto e quelli dedotti in giudizio, abbia concluso nel senso che una tale difformità, in assenza di una mai presentata querela di falso, non potesse essere dichiarata. La guida in stato di ebbrezza infatti era stata desunta dai verbalizzanti non per il tramite di idonei strumenti tecnici volti ad accertare tale situazione, di cui pure alcune pattuglie sono dotate, ma in base a mere percezioni sensoriali, come tali suscettibili di contestazione senza necessità di proposizione della querela di falso. Il motivo è fondato: per vero questa Corte, seppure con riferimento a fattispecie diverse, ha già affermato che le percezioni sensoriali dei verbalizzanti, siccome passibili di erroneità nella valutazione (non i fatti avvenuti in loro presenza) possono essere contestate anche mediante il ricorso a prove di tutte le categorie previste dal codice, senza necessità di previa presentazione della querela di falso (v. Cass. 1.7.2005, no 14038;21,7. 2005, no 15324): ciò posto, stante che lo stesso giudicante afferma in sentenza che dal giudizio (e quindi non da mere affermazioni del Miele) erano emersi fatti tali da evidenziare la difformità da quanto riportato in verbale, la conclusione raggiunta circa la necessità della previa presentazione della querela di falso per contrastare il verbale non può essere condivisa per i motivi suddetti e non può essere sufficiente a definire il giudizio. La sentenza risulta quindi motivata in maniera non conforme ai principi vigenti al riguardo e va cassata con rinvio ad altro Giudice di pace di Voghera, che applicherà il principio di diritto enunciato e provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Voghera. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2005 Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2005
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