Il TAR del Lazio riboccia i costi minimi della sicurezza
I costi minimi della sicurezza? Per il TAR del Lazio sono in ogni caso in contrasto con la normativa europea. È quanto si legge senza mezzi termini in due sentenze (la 2655 e la 2656 del 21 febbraio 2017) in cui boccia qualunque definizione di tali costi a prescindere da chi l'abbia fatta e non soltanto nel caso in cui a elaborarla sia stato un organo come l’Osservatorio, così come sostenuto nell’ordinanza della Corte di Giustizia UE del 21 giugno 2016.
Tale sentenza, infatti, non prende in considerazione le determinazioni dell’Osservatorio ma le tabelle elaborate dal ministero dei Trasporti. E anche in questo caso contraddice quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia UE rispetto alla asserita facoltà di uno Stato europeo di introdurre normative restrittive della libera concorrenza, anche se non finalizzate alla tutela di interessi pubblici superiori. Al contrario, mutuando alcune argomentazioni contenute nella sentenza della Corte UE del settembre 2014, conferma che i costi minimi della sicurezza non sono compatibili con il diritto europeo, a prescindere da chi li abbia calcolati. Più precisamente il TAR sostiene che la disciplina nazionale era «inidonea ai fini del perseguimento della tutela della sicurezza stradale assunto dal legislatore nazionale quale dichiarata finalità della predeterminazione dei costi dell’autotrasporto» e che «il Ministero ha proseguito nella determinazione mensile dei costi minimi utilizzando la medesima formula matematica già elaborata dall’Osservatorio».
Pertanto, secondo il TAR il vizio che ha determinato l’annullamento delle determinazioni dell’Osservatorio avrebbe investito di conseguenza anche i successivi provvedimenti del Ministero.
Autotrasporto doppia bocciatura del Tar del Lazio sui costi minimi per la sicurezza. (ASAPS)