Giurisprudenza di legittimità Corte di Cassazione Civile Sezione III, 3 agosto 2005, n. 16226 RESPONSABILITA’ CIVILE – ENTE PUBBLICO PROPRIETARIO DELLA STRADA – OBBLIGHI DI MANUTENZIONE L’ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione non solo della sede stradale, ma anche dei marciapiedi destinati al transito dei pedoni. Ne consegue che del danno cagionato da buche del marciapiede (nel caso di specie, provocate dall’infissione di transenne metalliche poi rimosse) risponde l’ente, e non il condominio dello stabile antistante il tratto di marciapiede. Svolgimento del processo - E.P. Nel costituirsi in giudizio e nell’evocare in garanzia la società assicuratrice SAI, quest’ultimo eccepirà il proprio difetto di legittimazione passiva, e con tale motivazione l’adito Pretore rigetterà la domanda risarcitoria. Sul gravame della P., il tribunale di Como, per quanto ancora di rilievo in sede di giudizio di Cassazione, osserverà: - che, in punto di legittimazione passiva, l’appello della P. andava accolto, atteso che, "a prescindere dal fatto che il condominio convenuto non aveva mai negato la propria titolarità della proprietà del marciapiedi" (folio 4 della motivazione della sentenza impugnata), era pacifico che il condominio stesso "aveva comunque - egli e non la P.A. o altri - quantomeno la gestione di tale marciapiedi", di talché non poteva che conseguirne "la responsabilità a titolo di colpa, consistente nell’aver consentito la permanenza dei buchi sul selciato" (il giudice di merito, predicata la sussistenza della responsabilità del convenuto, riterrà poi la concorrenza della danneggiata nella misura del 50%, accogliendo inoltre la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti della SAI). Impugnata la sentenza del tribunale lariano con ricorso per Cassazione che, all’udienza del 6 ottobre 2004, risultò non notificato alla P., questa Corte, con ordinanza pronunciata in detta udienza, ha ordinato la integrazione del contraddittorio nei confronti dell’intimata. All’esito del rituale adempimento dell’incombente processuale da parte dell’onerato, all’odierna udienza il difensore del condominio ha chiesto, al pari del P.G., l’accoglimento del ricorso con le conseguenze di legge, depositando memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione . Il ricorso, articolato in 3 motivi di doglianza, è fondato e va, pertanto, accolto. Con il primo motivo (articolato in due autonomi sub-motivi) il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 c.c.., 22 della legge n. 2248 del 1865 all F, 3 della legge n. 285 del 1992. Con il secondo motivo, si censura la sentenza del giudice d’appello sotto il profilo della violazione ovvero falsa applicazione delle norme relative alla custodia di un bene ex art. 2051 c.c.. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole di una asserita carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla questione inerente alla titolarità del marciapiede (ovvero all’obbligo di sua manutenzione). I motivi, che per la loro intrinseca connessione possono formare oggetto di esame congiunto, sono fondati. Erra difatti il giudice di merito nel predicare la legittimazione passiva del condominio sotto il profilo dell’appartenenza gestionale" (tale, in sostanza, la qualificazione giuridica immaginata dal tribunale com’asco con riferimento alla relazione intercorrente tra marciapiede e immobile condominiale) del marciapiede antistante il fabbricato. E’ difatti ius receptum di questa Corte il principio secondo il quale spetta alla P.A., oltre, naturalmente, alla proprietà della strada e dei marciapiedi laterali, anche la manutenzione tanto dell’una quanto degli altri (e pluribus, Cass. 16.4.1993, n. 4533, a mente della quale gli obblighi di manutenzione dell’Ente pubblico, proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l’esistenza di pericoli occulti, si estendono alle banchine laterali, le quali, pur essendo normalmente precluse alla circolazione veicolare - a meno che non lo impongano esigenze del traffico -, fanno parte della struttura della strada, essendo destinate al transito dei pedoni e, ove siano pavimentate, alla sosta di emergenza). Risultano, pertanto, fondate le critiche mosse dal ricorrente all’impugnata sentenza tanto sotto il profilo dell’appartenenza del bene causam dans del danno (dovendosene escludere ogni relazione reale con il condominio), quanto dell’obbligo di gestione manutentiva dello stesso, spettante all’Ente pubblico e non, ancora una volta, all’odierno ricorrente. Il ricorso è, pertanto, accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito, deve rigettare la domanda risarcitoria così come proposta da E. P.. Equi motivi giustificano la compensazione della spese dell’intero procedimento (nessun provvedimento dovendo, peraltro, essere assunto in questa sede riguardo alle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva). P.Q.M. La Corte accoglie i1 ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria della P. Dichiara compensate le spese dell’intero procedimento. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2005. Depositata in Cancelleria il 3 agosto 2005 | |