Lunedì 23 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 02/03/2017

MANCATO PAGAMENTO TRATTA AUTOSTRADALE
di Girolamo Simonato*

Per il transito lungo le autostrada italiane, deve essere corrisposto il relativo pedaggio autostradale. L’utente è tenuto a rimunerare per l'uso dell'autostrada il quantum previsto.
La corresponsione dei proventi sono a carico delle società Concessionarie, che hanno costruito le autostrade con proprie risorse finanziarie, per recuperare gli investimenti già effettuati e per sostenere le spese di ammodernamento, innovazione, gestione e manutenzione della rete.

Le violazioni inerenti il pagamento del pedaggio sono le seguenti:
assenza del biglietto: Il conducente che si trovi sprovvisto del biglietto autostradale è tenuto al pagamento del pedaggio calcolato dalla stazione di entrata più lontana;
passaggio al casello di transito senza arrestarsi: Il conducente che transita al casello autostradale in uscita, senza arrestarsi, oppure mette in atto qualsiasi strategia al fine di eludere il pagamento, è soggetto a pesanti sanzioni pecuniarie, dettate dal codice della strada.

La normativa ascritta all’art. 176, “Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali”, al comma 17, prevede che chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419,00 a euro 1.682,00.


Nel caso di omesso pagamento, dovuto ai sensi dell’art. 176 comma 11, che così prevede: "Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti", ne risponde il proprietario del veicolo, come sancito dall’art. 196 del C.d.S. e art. 6 delle Legge 689/81, che è in questa fase l’obbligato solidale con il conducente, al pagamento non solo della sanzione, ma anche dell’intera tratta autostradale, come sancito dall’art. 176 comma 11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196.
ASAPS, ha indetto “UNA CAMPAGNA ASAPS PER LA “RICONQUISTA” E OCCUPAZIONE DELLA PRIMA CORSIA DI DESTRA IN AUTOSTRADA”, infatti, l’art. 143 del C.d.S., Posizione dei veicoli sulla carreggiata, prevede:
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
La sicurezza è di tutti e le norme sulla circolazione stradale servono al fine di abbassare i TROPPI incidenti stradali.

 

* Consigliere Nazionale ASAPS

 


La normativa e le sanzioni. (ASAPS)

Giovedì, 02 Marzo 2017
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK