MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Passaporto elettronico. (GU n. 13 del 17-1-2006) IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti; Vista la risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunita’ europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all’adozione di un passaporto di modello uniforme fra gli Stati membri delle Comunita’ europee e successive integrazioni; Visto il regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri; Vista la decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio; Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-vicies ter che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il passaporto su supporto cartaceo e’ sostituito dal passaporto elettronico di cui al citato regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio; Riconosciuta la necessita’ di aggiornare il passaporto ordinario; Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 5 aprile 2005 che integra il decreto 23 dicembre 2004, n. 1679-bis, relativo all’istituzione di un nuovo modello di passaporto diplomatico e ritenuto che, giusto il disposto della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le prescrizioni di carattere generale relative ai passaporti, e quindi fra queste quelle relative all’utilizzo dei dati biometrici, debbano essere riferite anche ai passaporti speciali quali quelli diplomatici e di servizio; Visto il parere favorevole sullo schema di decreto, espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 26 luglio 2005; Ritenuta la necessita’ di provvedere con successivo decreto ministeriale, adottato in conformita’ al parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali, alla definizione delle modalita’ operative per la raccolta dei dati biometrici; Sentito il Ministero dell’economia e delle finanze in ordine alla produzione dei libretti passaporto con le nuove caratteristiche;
Decreta:
Art. 1. Il libretto del passaporto ordinario sara’ cosi’ aggiornato: A) Supporto fisico Dimensioni: Le dimensioni del passaporto chiuso sono di mm 88x 125, con angoli arrotondati, secondo quanto previsto dalle norme ICAO. Composizione: Il nuovo documento di viaggio mantiene le due versioni a 32 e 48 pagine del libretto, oltre i risguardi incollati alle copertine. L’immagine e i dati di personalizzazione del titolare ed il numero di passaporto in chiaro vanno riportati in 4ª pagina. Copertina: La copertina e’ in materiale speciale, adatto alla laminazione del microprocessore «contact-less» incorporato di tipo RF/ID in posizione protetta, di colore bordeaux-violet (uniforme europeo) recante lo stemma della Repubblica e iscrizioni, in oro a caldo e stampa fluorescente invisibile. Carta: Per i risguardi in II e III di copertina, la carta e’ di tipo speciale, di colore bianco, con fibrille visibili nei colori bleu e rosso ed invisibili fluorescenti alla lampada di Wood nei colori azzurro e rosso. Le pagine del passaporto sono in carta filigranata, di colore bianco, con fibrille rosse visibili e fluorescenti, di colore bleu solo visibili non fluorescenti e invisibili fluorescenti in colore verde alla lampada di Wood. La carta delle pagine del passaporto contiene un filo di sicurezza. Stampa: Risguardi: In stampa offset con fondini di sicurezza a piu’ colori con iride e fluorescenza; stampa calco a tre colori con OVI. Pagine interne (sia versione a 32 o 48 pagine): la stampa offset delle pagine del libretto e’ realizzata a piu’ colori, di cui uno fluorescente ed alcuni fusi tra di loro a formare effetti di iride. I testi su tutte le pagine sono stampati con colore bleu, compresa la pagina 4 destinata alla lettura automatica secondo la normativa ICAO. Numerazione: Il numero del passaporto e’ riportato in chiaro con caratteri arabi sulla pagina per la lettura automatica destinata alla personalizzazione con immagine e dati personali del titolare (4ª pagina). Tale numero e’ ripetuto in perforazione nelle pagine del libretto a partire dalla pagina 5 fino all’ultima di copertina. Cucitura: La cucitura del libretto, del tipo a «catenelle», e’ realizzata con filo speciale a tre capi nei colori verde, bianco e rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood. Foil olografico: Un film trasparente di sicurezza e’ applicato a caldo a protezione dei dati personali del titolare del passaporto stampati con tecnica digitale. Tale film, di tipo olografico, e’ stampato con inchiostri speciali, nonche’ con un particolare elemento OVD trasparente. B) Descrizione delle pagine Testo: Il testo impresso nelle pagine dei fogli interni e’ nelle lingue ufficiali della Unione europea secondo l’ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari o in tre lingue laddove specificato. Il testo della copertina del passaporto e’ impresso in lingua italiana. Risguardia: Contiene lo stemma della Repubblica italiana e i testi (nelle lingue ufficiali dell’Unione europea secondo l’ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari). Pagina 1: Ripete i testi della I di copertina. Pagina 2: Contiene le avvertenze sull’uso del passaporto elettronico nelle tre lingue (italiano, inglese e francese). Pagina 3: Costituisce il frontespizio del passaporto e contiene la legenda «Unione Europea», «Repubblica italiana» e «Passaporto» (nelle lingue ufficiali dell’Unione europea secondo l’ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari). Pagina 4 (ICAO): La numerazione e’ in chiaro a caratteri arabi. Contiene le informazioni per l’identificazione dell’intestatario del passaporto, le indicazioni dei campi sono in testo trilingue (italiano, inglese e francese) e stampate in fase di personalizzazione con la stessa tecnica utilizzata per la scrittura dei dati personali. Lo spazio inferiore e’ riservato alla scrittura su due righe, con caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura ottica secondo la normativa ICAO. Nella pagina e’ riservato uno spazio destinato alla stampa digitale della immagine del titolare del passaporto. Un film trasparente di sicurezza con elementi olografici e’ applicato a caldo sulla pagina ICAO. Pagina 5: Pagina riservata all’autorita’ (nelle lingue ufficiali dell’Unione europea secondo l’ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari). Pagina 6: Contiene informazioni aggiuntive dell’intestatario del passaporto nelle tre lingue (italiano, inglese e francese). Pagina 7: Contiene la legenda dei dati personali nelle lingue ufficiali dell’Unione europea secondo l’ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari). Pagina 8: Pagina destinata alle informazioni ed alle foto dei figli minorenni iscritti nel passaporto. Le pagine da 9 a 31 o da 9 a 47, a seconda della foliazione del libretto, contengono la scritta in alto al centro: visti/visas/visa. Pagina 32 o 48: pagina destinata alle comunicazioni in casi di emergenza, nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).
Art 2. Nella revisione dei processi di emissione del passaporto ordinario e degli sviluppi tecnologici e’ previsto l’inserimento del microprocessore RF/ID di prossimita’ (chip) nella copertina del passaporto, conforme alla direttiva ISO 1443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacita’ minima di 64Kb e durabilita’ di almeno 10 anni. Nel chip verranno memorizzate, in formato interoperativo, l’immagine del volto e le impronte digitali del dito indice di ogni mano. Ove, in una mano, l’impronta del dito indice non fosse disponibile si utilizzera’ per la stessa, procedendo in successione, la prima impronta disponibile nelle dita medio, anulare e pollice. Nel chip verranno altresi’ memorizzate le informazioni gia’ presenti sul supporto cartaceo relative al passaporto ed al titolare, nonche’ i codici informatici per la protezione ed inalterabilita’ dei dati e quelle necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l’autenticita’ del documento e l’identita’ del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge preveda che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati. La presente disposizione si applica anche alla normativa sui passaporti diplomatici e di servizio.
Art. 3. Prima del 1° gennaio 2006 potranno essere emessi passaporti elettronici a fini sperimentali. I modelli di passaporti gia’ in uso alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere rilasciati fino ad esaurimento delle relative scorte. Il presente decreto non incide sulla validita’ dei passaporti precedentemente rilasciati. Il presente articolo si applica anche alla normativa sui passaporti diplomatici e di servizio. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 29 novembre 2005 Il Ministro: Fini
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