Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18
Modificato l'art. 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto nel 2012, dall’art. 7, comma 3 bis, della Legge 8 novembre 2012, n. 189 (legge di conversione del Decreto Salute Balduzzi)
L’art. 12 comma 2, del D.L. 20.02.2017, n.14 (pubblicato sulla G.U. del 20.2. 2017), ha modificato l'art. 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, introducendo il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18. In precedenza, il divieto era esteso solo alla vendita.
Tale divieto è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla G.U. e cioè il 20 febbraio 2017.
Per effetto di quest’ultima modifica: è vietato vendere e/o somministrare sul posto bevande alcoliche a minori degli anni 18 (prevista una sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro-P.M.R. 333,33)...
Una utile scheda riepilogativa. (ASAPS)