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Notizie brevi 14/03/2017

Revisione camion: scatta la verifica preliminare in officina. Genedani: «Complicazione costosa»
da uominietrasporti.it

La burocrazia colpisce ancora il settore dell’autotrasporto. Da oggi entrano infatti in vigore le nuove procedure in materia di revisione dei mezzi pesanti, fissate con circolare RU 4791 del 27 febbraio 2017 dalla Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti. Si tratta in totale di 4 allegati che vanno ad integrare e modificare le circolari emanate nel 2015 dal MIT, con l’obiettivo di garantire l’uniformità dei controlli del parco circolante su tutto il territorio nazionale.

Le nuove istruzioni sulle procedure operative e informatiche, che si riferiscono a veicoli di massa superiore alle 3,5 ton ed autobus e correggono l’attuale modello TT 2100, entrano in vigore da oggi, 13 marzo 2017, e interesseranno le prenotazioni registrate da questa data e quelle previste successivamente, secondo l’eventuale calendario di sedute già programmate.

Ma vediamo cosa cambia nel regime della revisione.

  • Nell’allegato 1 vengono innanzitutto individuati gli elementi dell’equipaggiamento del veicolo sui quali è obbligatoria l’ispezione: nove categorie tra cui figurano l’impianto di frenatura, lo sterzo, la visibilità ecc. e compresa la cat.0 sull’identificazione del mezzo. All’interno di ciascuna categoria vengono elencate le componenti da verificare, il metodo di esame (visivo oppure con attività di un addetto alla verifica) ed i motivi dell’eventuale esito negativo.
  • L’allegato 2 riporta i controlli richiesti per ciascuna delle predette nove categorie, suddivisi in 4 tipologie: controlli strumentali (colonna A); controlli visivi impliciti al controllo strumentale (colonna B); controlli visivi non compresi nei controlli strumentali (colonna C); controlli visivi con mano d’opera effettuabili solo da officina specializzata (colonna D).

I primi tre controlli non appesantiscono la procedura, in quanto l’esito positivo dei controlli strumentali comporta il superamento anche delle verifiche indicate nella colonna B e i controlli visivi non compresi nei controlli strumentali devono essere eseguiti dall’operatore durante la revisione. Il problema sorge con i controlli visivi con mano d’opera della colonna D, che sono di competenza esclusiva dell’officina che esegue la manutenzione ordinaria e/o straordinaria sul veicolo. Infatti l’operatore di revisione non è abilitato ad eseguire quest’ultima tipologia di verifiche, che comportano lo smontaggio di alcune parti del veicolo oppure l’utilizzo di attrezzature specifiche non presenti in sede di revisione. Di conseguenza, il legale rappresentante dell’officina che ha eseguito con successo i predetti controlli dovrà darne atto sul retro nel nuovo modello TT 2100, dichiarando di aver sottoposto a corretta manutenzione il veicolo. Al di là del burocratese,  questo significa imporre una nuova verifica preliminare che l'autotrasportatore dovrà far svolgere, a sue spese, da un'officina prima di portare il veicolo alla revisione.

  • Altra novità la durata minima delle operazioni di revisione, aumentata rispetto al passato. I veicoli industriali con ADR, compresi rimorchi e semirimorchi, hanno un tempo minimo di 30 minuti (come gli autobus), i veicoli industriali motorizzati senza ADR 20 minuti e rimorchi e semirimorchi senza ADR 15 minuti. Nel caso il funzionario abbia un assistente, i tempi possono essere ridotti. Inoltre si può aggiungere uno slot di 15 minuti per ogni ora di nastro operativo (es.: nastro operativo 6 h= 6x15 min= 90 min).
  • Il funzionario può essere affiancato da personale di supporto. Questi deve svolgere i controlli strumentali usando il prova fari, l'opacimetro, l'analizzatore e il fonometro, consegnando poi un referto al funzionario responsabile della revisione. I risultati vanno segnati sul nuovo modello TT2100.
  • Infine, sul nuovo modello TT 2100, nell’allegato 4 si precisa che va compilato nella parte anteriore, dove vengono inserite le informazioni sulle verifiche eseguite e sull’esito della revisione (regolare; ripetere; sospeso dalla circolazione), e posteriore (dove sono apposte le assunzioni di responsabilità del proprietario/utilizzatore del veicolo e del legale rappresentante dell'officina di manutenzione, come visto sopra).

Negative le reazioni del mondo dell’autotrasporto alle nuove regole: «Siamo di fronte ad un’ulteriore penalizzazione per le imprese del settore – ha dichiarato Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti ed Unatras – Prevedere un ulteriore passaggio in officina significa ulteriori complicazioni e maggiori costi. Non si può continuare ad appesantire la vita delle aziende con provvedimenti burocratici a sorpresa che fanno lievitare i costi di gestione. E tutto ciò senza aver consultato la categoria e in un contesto in cui le Motorizzazioni non riescono a garantire servizi minimi ed efficienti all'utenza».

da uominietrasporti.it

 

>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Procedure operative e informatiche per le revisioni dei veicoli > 3,5 t. e autobus
(Circ. 4791 del 27 febbraio 2017)



Le nuove disposizioni sono scattate dal 13 marzo scorso. Ora viene imposta una nuova verifica preliminare che l’autotrasportatore dovrà far svolgere, a sue spese, da una officina prima di portare a revisione il veicolo. Aumenta anche la durata minima delle operazioni di revisione. Negative le reazioni del mondo dell’autotrasporto alle nuove regole. (ASAPS)

Martedì, 14 Marzo 2017
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