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Guida in stato di ebbrezza: non soffiare nell’etilometro è reato

La Cassazione ha confermato la linea dura per coloro che si mettono alla guida in stato ebbrezza. Se il conducente soffia in modo insufficiente può essere condannato per il reato di rifiuto a sottoporsi al test Guida in stato di ebbrezza: non soffiare nell’etilometro è reato

Meglio soffiare con forza
La quantità di aria soffiata in un etilometro dipende da un atto volontario di chi è sottoposto al controllo, con la conseguenza che se il soggetto, volutamente, riduce al minimo l’espirazione può falsare la verifica. In questo caso si può configurare il reato di rifiuto di sottoporsi al test, oppure quello la guida in stato di ebbrezza. Infatti, se anche il soggetto ha soffiato poca aria, ma il test ha fornito dei risultati coerenti  potrà scattare o meno il reato di guida in stato di ebbrezza.
Più in dettaglio, il reato di rifiuto, disciplinato allo stesso articolo 186 del c.d.s., al comma 7, si configura non solo quando il conducente del veicolo, fermato per un controllo, si renda indisponibile a sottoporsi al test, ma anche quando, pur essendo stato informato dagli agenti sulle modalità di esecuzione dell’accertamento, cerchi di eludere la misurazione del tasso alcolemico. In un caso deciso nel 2015 (Cass. sez. IV, n. 5409/2015) il conducente aveva per quattro o cinque volte aspirato, anziché soffiato dentro lo spirometro,impedendo in tal modo la rilevazione del tasso alcolemico e per questo suo comportamento era stato condannato. La pena prevista della legge è severa: ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora  sia  stato  accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l).
Va infine ricordato che chiunque guida in stato di ebbrezza verrà punito (se il fatto non costituisca più grave reato):
a) con la sanzione da euro 532 a euro 2.127, se sia accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), oltre la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora il tasso alcolemico sia superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), oltre alla sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino da sei mesi ad un anno, se il tasso alcolemico sia maggiore di 1,5 grammi per litro, più la sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Verrà anche disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga ad un terzo soggetto.
Inoltre, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni verranno raddoppiate, e se sulla persona del responsabile venga accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), la patente di guida verrà revocata. A ciò si aggiungano tutte le ulteriori conseguenze stabilite dalla legge sull’omicidio e le lesioni stradali.

da insella.it


Ovviamente l’etilometro bisogna che sia presente perché sia reato. Ieri non a caso abbiamo pubblicato questa notizia:  Si rifiutò di seguire i carabinieri in caserma per la prova dell’etilometro, assolto.
La vicenda risale ad alcuni anni fa, i militari avevano chiesto all’automobilista di seguirli alla caserma di Saluzzo. (ASAPS)

Venerdì, 17 Marzo 2017
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