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di Girolamo Simonato*
Falsificare la dichiarazione sul reale conducente del veicolo è equiparabile al falso ideologico

La sentenza della Corte di cassazione n. 12779/17 emessa in data 16/03/2017, offre alcuni spunti non solo giudici sulla soggettività del conducente e sulla violazione alle norme della circolazione stradale.
L’imputazione, così si legge nel documento, era relativa alla dichiarazione trasmessa dalla conducente all’organo accertatore, nella quale si affermava, in relazione al verbale di contravvenzione elevato nei confronti del conducente dell’autovettura, per aver guidato la stessa utilizzando un telefono cellulare, che alla guida del veicolo vi era nell’occasione il conducente, che non corrispondeva sotto l’aspetto fisico a quello notato dagli agenti.
Infatti, per i giudici l’affermazione è falsa in base a quanto riferito dal verbalizzante della contravvenzione, per il quale la persona che si trovava alla guida dell’autovettura con il telefono cellulare in mano era una donna.

L’imputato, oltre ad altre delucidazione, afferma nel ricorso che la violazione di legge sull’affermazione di responsabilità; la dichiarazione di cui all’imputazione non costituirebbe atto pubblico; non vi sarebbe prova dell’intento dell’imputata di trarre in inganno l’organo accertatore, tenuto conto della possibilità di incomprensioni linguistiche.
La Suprema Corte, sentenzia che i motivi dedotti sull’affermazione di responsabilità dell’imputata sono inammissibili.
Interessante è il passaggio della sentenza che così enuncia: “Il ricorso è generico, oltre che articolato in valutazione di merito, nella denunciata carenza di prova sulla consapevolezza dell’imputata di trarre in inganno l’ufficio accertatore, oggetto di ampia motivazione nella sentenza impugnata con riguardo all’intento di attribuire al padre la decurtazione dei punti sulla patente, in conseguenza dell’infrazione, ed all’impossibilità di ricondurre la vicenda ad un equivoco provocato da incomprensioni linguistiche, in considerazione della scambio verbale avvenuto fra la conducente del veicolo e il verbalizzante il giorno del fatto, all’esito del quale la prima chiedeva espressamente che la violazione venisse immediatamente contestata, così consentendo la successiva dichiarazione”.
Altro passaggio di cui al punto 3 “Sono invece infondati i motivi dedotti sulla ravvisabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto” della sentenza è : “La motivazione della sentenza impugnata non contiene per il vero un esplicito riferimento in proposito. Dalla complessiva argomentazione della stessa è tuttavia ricavabile un’implicita giustificazione del disconoscimento della causa di non punibilità, in particolare nei richiami a fini sanzionatori alla gravità del fatto, ai precedenti penali dell’imputata ed alla sfrondatezza della stessa mostrata a fronte dell’accertamento di cui al verbale, nel quale si dava atto del sesso femminile del conducente dell’autovettura; il che costituisce risposta adeguata ad una difensiva, formulata nel caso delle conclusioni all’esito del giudizio di appello, non riferita ad alcun elemento specifico, e riproposta nel ricorso con il mero richiamo ai dati normativi della tenuità e dell’occasionalità del fatto.”


Gli ermellini pertanto hanno concluso rigettando il ricorso e condannando la ricorrente alla spese processuali.
Questo passaggio giurisprudenziale, promosso a seguito di una violazione del codice della strada, per la quale era stata presentata una dichiarazione del soggetto di cui all’infrazione diverso dall’effettivo responsabile, l’effettiva responsabile dell’infrazione stradale, post sentenza, rischia una condanna per falso ideologico.
Da questa sentenza emerge che gli agenti accertatori sono stati scrupolosi nella valutazione della dichiarazione resa da parte dell’obbligato solidale, infatti, nella medesima hanno notato il tentativo di salvarsi dalla decurtazione dei punti e dalla sospensione della patente potrebbe portare a conseguenze ancor più dannose, ossia rischiare fino a due anni di reclusione e, in taluni casi, non poter beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

 

  * Comandante P.L. Unione dei Comuni Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta



Martedì, 21 Marzo 2017
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