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di Girolamo Simonato*
Guida stato di ebrezza: omesso consenso informato all’accertamento del tasso alcolemico

Foto Coraggio - archivio Asaps

Leggendo la sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 27 febbraio 2017, n. 9391, emerge che il rifiuto, generalmente conosciuto dal principio normativo di cui all’art. 186 comma 7 che prevede: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)”, nel caso di specie è correlata al rifiuto di sottoscrivere il modulo di consenso informato all'accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo ematico in ambito ospedaliero costituisce comportamento del tutto analogo al rifiuto all'alcoltest.


Infatti, nella sentenza citata così si apprende: “in riferimento al reato di cui all’art. 186, commi 2-bis, 2-sexies e 7 cod. strada, per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento di cui al comma 5 dell’art. 186 cit., rifiutandosi di prestare il consenso informato all’accertamento del tasso alcoolemico richiesto dai Carabinieri di (…) al personale dell’Ospedale civile di (…), ove l’imputato venne trasportato in seguito alle lesioni riportate nel sinistro stradale avvenuto, in orario notturno, a (omissis) , mentre era alla guida di un autocarro”.
La tipologia per questo accertamento, presso una struttura sanitaria/ospedaliera, prevede sempre una procedura amministrativa di informazione rivolta all’utente, senza la quale non si può procedere per gli accertamenti di cui all’art. 186 del d.lgs. 285/92.


Gli ermellini, per l’omessa informazione, così si sono espressi: “La Corte territoriale, con motivazione giuridicamente corretta, congrua e priva di vizi logici, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità, ha osservato che la condotta del prevenuto equivale a rifiuto di accertamento del tasso alcolemico, essendo evidente che attraverso la mancata sottoscrizione del consenso informato - presupposto necessario per consentire agli operatori sanitari di effettuare i prelievi finalizzati alle analisi legittimamente richieste dalla polizia giudiziaria - l’imputato ha deliberatamente impedito l’accertamento etilometrico sulla sua persona, in tal modo opponendo rifiuto”.
Interessante è la puntualizzazione della Corte, la quale ha confermato la linea giurisprudenziale di legittimità, sentenziando al punto 1.2, come segue: "È invece fondato il rilievo riguardante l’insussistenza dell’aggravante di cui al comma 2-bis dell’art. 186 cit., alla luce del condivisibile principio recentemente stabilito dalle Sezioni Unite, secondo cui la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza (Sez. U, n. 46625 del 29/10/2015, P.M. in proc. Zucconi, Rv. 265025)”.
In chiusura i giudici hanno deciso sull’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, codice della strada, che comporta il parziale annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Milano per nuovo esame in ordine al trattamento sanzionatorio.

* Consigliere Nazionale ASAPS

 

 

Mercoledì, 22 Marzo 2017
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