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Articoli 27/03/2017

Quali possono essere le forme alternative contrattuali all'utilizzo dei voucher lavoro, abrogati con effetto immediato dal 17 marzo 2017?

Foto di repertorio dalla rete

Il decreto con cui il Governo ha abrogato la disciplina del lavoro accessorio, con voucher, ha creato un vuoto normativo che determina una serie di problemi pratici, almeno sino a quando non sarà messa a punto una nuova normativa  di legge.
Come pagare d'ora in poi le prestazioni sino ad ora retribuite con i buoni lavoro? Di certo non tramite collaborazioni coordinate e continuative,  abrogate dal Jobs Act.  Restano altre forme di lavoro flessibile le quali, tuttavia, risultano più dispendiose  per i datori di lavoro e in molti casi implicano un rapporto subordinato, senza contare tutte le limitazioni del caso.

LAVORO A CHIAMATA

Una prima alternativa potrebbe essere il contratto di lavoro intermittente o a chiamata. Esso prevede che un lavoratore, si metta a disposizione di un datore di lavoro il quale, può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni richieste in  periodi predeterminati nell'arco  della settimana, del mese o dell'anno. Si tratta di una formula applicabile solo ai giovani fino a 24 anni e lavoratori con più di 55 anni, con un ulteriore limite di 400 giornate di lavoro, da effettuarsi  con lo  stesso datore di lavoro, nell'arco di un triennio. Oltre a tali prescrizioni, scatta un contratto a tempo indeterminato.

SOMMINISTRAZIONE
Questa formula, consente di utilizzare lavoratori assunti da un somministratore (es. agenzia interinale), instaurando un rapporto di lavoro flessibile. Pure questa regola, presenta però delle limitazioni. Il numero dei dipendenti in somministrazione non può superare il 20% della forza lavoro. Tale istituto, resta comunque una forma di lavoro dipendente, con stipendio  non inferiore a quello dei colleghi con analoghe mansioni nella impresa cui si esercita. Si tratta evidentemente una forma contrattuale economicamente più impegnativa dei voucher lavoro.

LAVORO STAGIONALE
Una alternativa applicabile a determinate attività, può essere rappresentata dai contratti stagionali i quali sono però tipici di alcuni settori, ad esempio del turismo, mantenendo però la formula del contratto di lavoro dipendente.

LAVORO FLESSIBILE
Anche il cosiddetto Jobs Act Lavoro Autonomo, che prevede nuove formule di flessibilità per i contratti, non sembra adattarsi. Infatti, in un caso, richiede la partita IVA (autonomi), in un altro (smart working) lavoro agile, lavoro da casa, il lavoro dipendente.
In definitiva, non sembrano esserci molti strumenti a disposizione, per ovviare alla formula dei Voucher. Con ogni probabilità, in attesa di variazioni sul tema, come promesso dal Governo, la soluzione maggiormente appetibile sarà il ricorso alla somministrazione.

PERIODO TRANSITORIO

Nel frattempo, si attende l'inizio della trattativa tra Governo e Sindacati che dovrà portare alla stesura di un nuovo testo di legge sul lavoro accessorio.
Si ricorda, che esiste ancora la possibilità di utilizzare i voucher lavoro, solo nel caso in cui fossero già stati acquistati entro il 17 marzo u.s.. Tali buoni possono essere usati sino al 31 dicembre 2017.
Il Governo, ha sottolineato che nel periodo transitorio, pur in mancanza di una legge vigente, prevede di applicare ai voucher ancora in essere, le regole della norma appena abrogata, così come rimangono gli obblighi di comunicazione e le relative sanzioni.


R.G.


 

Lunedì, 27 Marzo 2017
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