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Leggi Ordinarie 23/01/2006

LEGGE 9 gennaio 2006, n.12 Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Gazzetta Ufficiale N. 15 del 19 Gennaio 2006

Gazzetta Ufficiale N. 15 del 19 Gennaio 2006

LEGGE 9 gennaio 2006, n.12

Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
1. All’articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
«a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo
emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente
alle Camere le medisime pronunce ai fini dell’esame da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette
pronunce;».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 9 gennaio 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5872):
Presentato dall’on. Azzolini e altri il 25 maggio 2005.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 31 maggio 2005, con pareri delle
commissioni II e III.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il
14-21 e 28 giugno 2005; 5 luglio 2005; 4-18 e 19 ottobre
2005.
Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede
legislativa, il 26 ottobre 2005, con il parere delle
commissioni II e III.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il
27 ottobre 2005; 3, 8 novembre 2005 e approvato il
9 novembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3653):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede deliberante, il 21 novembre 2005, con pareri delle
commissioni 2ª e 3ª.
Esaminato dalla 1ª commissione il 30 novembre 2005, e
approvato il 14 dicembre 2005.

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l’efficacia.
- L’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge, e’ il
seguente:
«Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri a
nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
lettera a) del comma 3 dell’art. 2 e pone, direttamente o a
mezzo di un Ministro espressamente delegato, la questione
di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi
per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l’emanazione, i testi dei
decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi
nonche’ ogni atto per il quale e’ intervenuta deliberazione
del Consiglio dei Ministri, gli atti che hanno valore o
forza di legge e, insieme con il Ministro proponente, gli
altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di
iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro
espressamente delegato, esercita le facolta’ del Governo di
cui all’art. 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge
11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di
competenza governativa conseguenti alle decisioni della
Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei Ministri, e ne da’ comunicazione alle Camere,
sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala
altresi’, anche su proposta dei Ministri competenti, i
settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita’ costituzionale pendenti, sia
utile valutare l’opportunita’ di iniziative legislative del
Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell’art. 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai Ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei Ministri nonche’ quelle connesse alla propria
responsabilita’ di direzione della politica generale del
Governo;
b) coordina e promuove l’attivita’ dei Ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo;
c) puo’ sospendere l’adozione di atti da parte dei
Ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo’ deferire al Consiglio dei Ministri, ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilita’ ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare
l’imparzialita’, il buon andamento e l’efficienza degli
uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza puo’ richiedere al Ministro
competente relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l’azione dei Ministri per assicurare che
le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita’
secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l’autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge
in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) puo’ disporre, con proprio decreto, l’istituzione
di particolari Comitati di Ministri, con il compito di
esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell’attivita’
del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei Ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i) puo’ disporre la costituzione di gruppi di studio
e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di
tutte le competenze dicasteriali interessate ed
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
direttamente o conferendone delega ad un Ministro:
a) promuove e coordina l’azione del Governo relativa
alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la
tempestivita’ dell’azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell’attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita’ europee; cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita’
europee, informando il Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell’esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce;
b) promuove e coordina l’azione del Governo per
quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
all’attivita’ dei commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita le
altre attribuzioni conferitegli dalla legge.».

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Lunedì, 23 Gennaio 2006
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