Rimozione/rottura dei sigilli del tachigrafo: arriva il modulo da tenere obbligatoriamente in cabina
da uominietrasporti.it
Facciamo un piccolo passo indietro. A partire dal 2 marzo 2016 è entrato in vigore un regolamento UE (165/2014) il cui articolo 22 chiarisce che la rottura o la rimozione di un sigillo del tachigrafo digitale può essere effettuata esclusivamente da installatori o da officine autorizzati per interventi di riparazione, manutenzione o ricalibratura dello strumento oppure da funzionari di controllo formati e autorizzati. A bordo del veicolo ci deve essere una giustificazione scritta dell’avvenuta rimozione dei sigilli in cui risulti la data e l’ora in cui si sono infranti i sigilli stessi.
Aggiungiamo pure che:
- i sigilli, una volta rimossi, vanno poi sostituiti da un installatore, da un’officina o dal costruttore del veicolo autorizzati
- la risigillatura va fatta entro sette giorni dalla rimozione
- prima della risigillatura bisogna effettuare un controllo e una calibrazione del tachigrafo.
Adesso il Regolamento di esecuzione 2017/548 del 23 marzo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione lo scorso 24 marzo, aggiunge un altro piccolo dettaglio, relativo alla ricordata giustificazione. Per la precisione prevede un modulo standard e prefissato. Attenzione: l’onere di compilare questo modulo non riguarda ovviamente il trasportatore, ma l’addetto dell’officina che ha rimosso o rotto il sigillo del tachigrafo allo scopo di effettuare modifiche o riparazioni. E' questi quindi che deve compilare, timbrare e firmare il modulo.
Anche se la versione originale di questo modulo, a pena di sanzione, deve trovarsi obbligatoriamente a bordo del veicolo, mentre in officina dovrà restare una copia timbrata.
Nuove disposizioni con il Regolamento di esecuzione 2017/548 del 23 marzo 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione lo scoro 24 marzo. Arriva il modulo per la registrazione della rimozione/rottura dei sigilli ad opera delle officine. Tutti i dettagli. (ASAPS)