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Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Redatto dalla polizia municipale - Opposizione - Legittimazione passiva - Del comune - Erronea identificazione dell’organo amministrativo legittimato a resistere - Vizio della sentenza - Rilevabilità per la prima volta in Cassazione - Limiti

(Cass. Civ., sez. II, 16 febbraio 2016, n. 2961)

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, sicché ove il verbale sia stato elevato dalla Polizia municipale, legittimato a resistere all’opposizione è il Comune (e non, come nel caso di specie, il Consorzio di Polizia locale), traducendosi l’erronea identificazione, in assenza di intervento correttivo della cancelleria, non nell’inammissibilità del ricorso ma in vizio della sentenza, rilevabile per la prima volta in cassazione se la relativa questione non sia coperta da giudicato perché non oggetto di espressa pronuncia a seguito di contestazione specifica. (Cass. Civ., sez. II, 16 febbraio 2016, n. 2961) [Riv-1605P408]  (artt. 203, 205 cs)

Venerdì, 21 Aprile 2017
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