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Articoli 20/04/2017

di Luigi Altamura*
DDL Concorrenza: modifica art. 201 Codice della Strada in arrivo al Senato per i controlli in automatico della copertura assicurativa

Giovedì 20 aprile in Assemblea al Senato verrà posto in votazione (voto finale) il disegno di legge nr. 2085, meglio conosciuto come "DDL Concorrenza", provvedimento già approvato in prima lettura alla Camera il 7 ottobre 2015. Le finalità della legge in corso di approvazione riguardano "disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza."
Tra i vari provvedimenti all'esame dei senatori, alcuni riguardano la materia assicurativa. Con l'approvazione finale al Senato, verrà modificato l'art. 201 del Codice della Strada, nel testo già approvato alla Camera, in quanto in Commissione e in Assemblea l'art. 10 (titolato "Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative) non ha subito modifiche con nuovi emendamenti.
Il nuovo testo permetterà controlli automatici in materia di copertura assicurativa dei veicoli attraverso dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati  ovvero approvati per il funzionamento in  modo completamente automatico.
 
Questo il comma 2 dell'art. 10 del DDL 2085:
 
2. All’articolo 201 del codice della strada,  di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-ter) accertamento, per mezzo di ap-positi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che  non risultano coperti dall’assicurazione per  la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.
Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 193».

 

*Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona
 


Il nuovo testo permetterà controlli automatici in materia di copertura assicurativa dei veicoli attraverso dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati  ovvero approvati per il funzionamento in  modo completamente automatico. (ASAPS)

Giovedì, 20 Aprile 2017
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