Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo - Usato per commettere un reato - Confisca amministrativa accessoria ex art. 213, comma 2 sexies, c.s., “ratione temporis” vigente - Accertamento del giudice penale - Necessità - Fondamento
La sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo “adoperato per commettere un reato” può essere comminata, ai sensi dell’art. 213, comma 2 sexies, cod. strada (nel testo applicabile “ratione temporis”), solo in caso di accertamento del reato da parte del giudice penale, attesa l’inapplicabilità dell’art. 224 cod. strada, che, con riguardo alle sanzioni della sospensione e della revoca della patente, attribuisce al Prefetto, in caso di estinzione del reato per cause diverse dalla morte, il potere di accertare la sussistenza dei relativi presupposti e di irrogare le conseguenti misure, trattandosi di disposizione speciale non suscettibile di applicazione analogica per il principio di tassatività delle sanzioni amministrative, né potendo operare l’art. 224 ter cod. strada, introdotto solo successivamente con la legge n. 120 del 2010, e privo di efficacia retroattiva. (Cass.Civ., sez. II, 26 gennaio 2016, n. 1419) [Riv-1605P411] (artt. 213, 224, 224-ter cs)