Fiscauto
Prodotti contraffatti. Sanzioni per l’acquirente
Problema di grande attualità, in considerazione della sempre maggiore propensione all'acquisto di prodotti di non certa provenienza e di non certificata origine.
La vendita ambulante nel nostro Paese, è consentita solo da parte di soggetti autorizzati, anche se tra gli ambulanti è molto diffuso, l'abusivismo. Con l'arrivo della bella stagione le spiagge, soprattutto, si riempiono di venditori ambulanti abusivi.
Attenzione però: le violazioni in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine, sono particolarmente pesanti.
E questo vale sia per il venditore, sia per l'acquirente, con punte di violazioni che possono, per chi procede all'acquisto dagli abusivi, arrivare sino a 7.000 (settemila) Euro.
Il fattore principale è dettato dal fatto che, tali acquisti di prodotti da questi venditori, sono praticamente sempre e chiaramente contraffatti.
La norma tuttora in vigore: art. 17 legge 99/2009, con opportuni richiami legislativi, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di €. 100,00 (cento) a €. 7.000 (settemila).
La violazione, è prevista per chi accetta e/o acquista, da parte dell'acquirente finale, senza prima averne accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo, di cose che per la loro qualità o per le condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà intellettuale.
Tale sanzione, si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere, a qualsiasi titolo, tali tipi di prodotti contraffatti, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
Per l'ambulante, la stessa legge prevede la confisca amministrativa della merce contraffatta e, salvo che il fatto costituisca reato più grave, la sanzione amministrativa da €. 20.000 (ventimila) a €. 1.000.000 (un milione), qualora lo stesso acquisto sia stato realizzato da un operatore commerciale o comunque da un soggetto diverso dall'acquirente finale.
L'acquirente, quindi, rischia seriamente una sanzione penale per ricettazione, se la merce è acquistata non per uso personale, ma per il commercio ovvero, per la cessione a terzi.
R. G.