DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTA’
Legge 18 aprile 2017, n. 48
Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 11), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'.». (17A02811)
Vigente al: 21-4-2017
Legge 18 aprile 2017, n. 48
Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 11), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'.». (17A02811)
(GU n. 93 del 21 aprile 2017)
Sezione I
Sicurezza integrata
Art. 1
Oggetto e definizione
1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione, modalita' e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonche' da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilita', alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunita' territoriali.
(( 2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ))
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