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PREVENZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
LEGGE 7 aprile 2017, n. 47
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori  stranieri non accompagnati. (17G00062)
 

(GU n. 93 del 21 aprile 2017)

Vigente al: 6-5-2017

LEGGE 7 aprile 2017, n. 47
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori  stranieri non accompagnati. (17G00062)
(GU n. 93 del 21 aprile 2017)

 
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori  a  parita'  di  trattamento  con  i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
  2. Le disposizioni di cui  alla  presente  legge  si  applicano  ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della  loro  condizione di maggiore vulnerabilità.

Art. 2
Definizione

  1. Ai fini di cui alla presente legge,  per  minore  straniero  non accompagnato presente  nel  territorio  dello  Stato  si  intende  il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea  che si trova per qualsiasi causa nel territorio  dello  Stato  o  che  e' altrimenti  sottoposto  alla   giurisdizione   italiana,   privo   di assistenza e di rappresentanza da  parte  dei  genitori  o  di  altri adulti per lui legalmente responsabili in  base  alle  leggi  vigenti nell'ordinamento italiano.

 

> Vai al testo integrale della legge.

Sabato, 22 Aprile 2017
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