PREVENZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
LEGGE 7 aprile 2017, n. 47
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (17G00062)
Vigente al: 6-5-2017
LEGGE 7 aprile 2017, n. 47
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (17G00062)
(GU n. 93 del 21 aprile 2017)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parita' di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.
Art. 2
Definizione
1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che e' altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.