Responsabilità civile - Animali - Animali selvatici - Ente responsabile - Regioni - Poteri di protezione e gestione attribuiti alle Province toscane - Responsabilità delle stesse per i danni provocati dagli animali - Fondamento - Fattispecie relativa al danno subito da un’autovettura a seguito dell’impatto con un capriolo.
In materia di responsabilità civile, ai sensi della l.r. Toscana n. 3 del 1994 (applicabile “ratione temporis” nel suo testo originario, ma da interpretare anche alla luce delle modifiche apportate dalla successiva l.r. n. 2 del 2010), i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle Province toscane rendono le stesse responsabili dei danni cagionati da animali selvatici, atteso che l’esercizio di tali poteri è indirizzato sia alla tutela del complessivo equilibrio dell’ecosistema sia alla sicurezza dei soggetti potenzialmente esposti ai danni derivanti dagli imprevedibili comportamenti della fauna. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione al danno subito da un’autovettura a seguito dell’impatto con un capriolo, aveva condannato - oltre che la Regione Toscana - anche la Provincia di Siena, che non si era attivata per l’installazione del segnale stradale di pericolo, attestante l’attraversamento di animali selvatici, lungo la strada luogo del sinistro, negando rilievo alla natura comunale o provinciale della stessa). (Cass. Civ., sez. III, 10 novembre 2015, n. 22886) [Riv-1605P422] (art. 193 cs)