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Risarcimento del danno - Danno biologico - Lesioni di non lieve entità - Liquidazione - Aumento personalizzato del danno - In relazione agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto - Prova - Inclusione del danno morale - Esclusione

(Cass. Civ., sez. III, 20 aprile 2016, n. 7766)

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a sinistro stradale, per le lesioni di non lieve entità l’aumento personalizzato del danno biologico è circoscritto agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto in relazione alle allegazioni e alle prove specificamente addotte, del tutto a prescindere dalla considerazione e dalla risarcibilità del danno morale. In altri termini, se le tabelle del danno biologico offrono un indice standard di liquidazione, l’eventuale aumento percentuale sino al 30%, ex art. 138 D.L.vo n. 209/2005, sarà in funzione della dimostrata peculiarità del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione del soggetto. Altra e diversa indagine andrà compiuta in relazione alla patita sofferenza interiore, senza che ciò costituisca un automatismo risarcitorio. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice d’appello che aveva proceduto ad una adeguata personalizzazione del danno in ragione della peculiarità ed eccezionalità del caso concreto).  (Cass. Civ., sez. III, 20 aprile 2016, n. 7766) [Riv-1606P487] (Art. 193 cs).

Martedì, 09 Maggio 2017
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