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Assicurazione obbligatoria - Garanzia assicurativa - Clausola di esclusione nel caso di conducente non abilitato alla guida - Conducente munito di patente speciale - Guida di un veicolo non adattato alla situazione fisica di conducente portatore di protesi al braccio - Operatività della suddetta clausola - Esclusione

(Cass. Civ., sez. VI, 1 aprile 2016, n. 6403)

Il porsi alla guida di un veicolo non adattato alla situazione fisica di conducente portatore di protesi al braccio, ma titolare di regolare patente speciale, non è equiparabile alla guida senza patente. Ne consegue che, in tale ipotesi, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati da conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore.  (Cass. Civ., sez. VI, 1 aprile 2016, n. 6403) [Riv-1606P491] (Artt. 116, 125,193 cs).

Giovedì, 11 Maggio 2017
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