di Luigi Altamura*
Infortunistica stradale: prelievo coattivo del sangue: nuova sentenza della Cassazione
Continuano le pronunce della Suprema Corte di Cassazione che indicano percorsi ben precisi agli organi di polizia stradale per la raccolta di elementi di prova per constatare l'alterazione psico-fisica alla guida.
Siamo di fronte al classico caso di rilevamento di un sinistro stradale con feriti, quando il soggetto è trasferito al pronto soccorso e vi è la necessità di far emergere in quali condizioni guidava il coinvolto. Il principio è quello dell'impossibilità a sottoporre ai prelievi di sangue, chi è il sospettato di ubriachezza, se non venga sottoposto a cure mediche e senza il suo consenso. Siamo di fronte ad un soggetto che venga solo visitato e che invece non sia sottoposto a cure invasive. Per la Cassazione non rientra tra i casi previsti all'art. 186 comma 5, di "soggetti sottoposti a cure mediche".
Il caso trattato dalla Cassazione con la sentenza n. 21885/17, riguarda un conducente coinvolto in un sinistro stradale. Il prelievo ematico era stato richiesto dal personale di polizia giudiziaria ai sanitari presenti al pronto soccorso. La Cassazione ricorda che è sempre necessario dare l'avviso, anche con modalità informali, che medici e infermieri procederanno al prelievo ematico perchè previsto dalla legge (art. 186 del Codice della Strada in questo caso) e non per finalità di carattere medico-terapeutico. Nessuna informativa era stata data e pertanto mancava il consenso valido da parte del conducente. La conseguenza era perciò l'inutilizzabilità come fonte di prova del risultato dei prelievi effettuati. (ASAPS)
*Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona
Continuano le sentenze della Cassazione su un tema molto dibattuto. (ASAPS)