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Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Violazioni del Codice della strada - Omesso pagamento - Maggiorazione del dieci per cento semestrale per l’ulteriore ritardo - Natura - Conseguenze - Iscrizione a ruolo - Per l’importo maggiorato - Legittimità

(Cass. Pen., sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 4321)

In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della L. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva. (Cass. Pen., sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 4321) [Riv-1606P517] (Art. 203 cs).
 

Lunedì, 15 Maggio 2017
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