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Patente - Revisione - Presupposti - Sinistro stradale - Necessità - Limiti

(TAR Veneto, sez. III, 26 febbraio 2016, n. 222)

L’accadimento di un sinistro stradale, pur con gravi conseguenze, non può considerarsi presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità alla guida e, pertanto, tale da rendere necessario disporre la revisione della patente, se non viene fornita adeguata motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati. (Nella fattispecie è stato annullato il provvedimento di revisione della patente poiché era stata esclusa in sede penale la responsabilità del conducente di un’autovettura nella morte di un ciclista). (TAR Veneto, sez. III, 26 febbraio 2016, n. 222) [Riv-1606P529] (Artt. 128, 146 cs).

Mercoledì, 17 Maggio 2017
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