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Sostituzione con il lavoro di pubblica utilità – Valutazione discrezionale del giudice – Configurabilità

(Cass. Pen., sez. IV, 13 gennaio 2016, n. 1015)

La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. (Cass. Pen., sez. IV, 13 gennaio 2016, n. 1015)  [Riv-1606P531] (Art. 186 cs)

Lunedì, 22 Maggio 2017
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