Sostituzione con il lavoro di pubblica utilità – Valutazione discrezionale del giudice – Configurabilità
La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. (Cass. Pen., sez. IV, 13 gennaio 2016, n. 1015) [Riv-1606P531] (Art. 186 cs)