Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Provvedimento prefettizio di individuazione delle strade ove installare le apparecchiature - Potere discrezionale del Prefetto - Valutazione della strada ex art. 2 c.d.s. - Necessità
L’art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 168) demanda al prefetto l’individuazione delle strade sulle quali possono essere installati i mezzi di rilevamento a distanza della velocità, non essendo possibile procedere al fermo dei veicoli. L’individuazione delle strade, tuttavia, pur essendo ampiamente discrezionale, non deve mai prescindere da quella che è la valutazione del tratto stradale ex art. 2 c.d.s.. Ne consegue che solo in presenza di una strada urbana a scorrimento, “con spartitraffico centrale”, è legittima la mancata contestazione immediata. (Cass. Civ., sez. II, 14 giugno 2016, n. 12331) [Riv-160708P575] (Art. 2 cs).