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Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Violazioni del Codice della strada - Accertamento mediante sistemi elettronici di rilevazione automatizzata - Obbligo di informazione - Violazione - Nullità della contestazione della sanzione - Esclusione - Fondamento

(Cass. Civ., sez. II, 27 aprile 2016, n. 8415)

In materia di circolazione stradale, l’obbligo di preventiva informazione del trattamento dei dati personali operato a mezzo di dispositivi elettronici per la rilevazione della violazioni al codice della strada, introdotto a carico dei Comuni dalla delibera del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010, in attuazione dell’art. 13 del D.L.vo n. 196 del 1993, è correlato funzionalmente al rispetto di un obbligo di riservatezza e non mira, invece, a disciplinare la condotta di guida, sicché la sua inosservanza, a differenza della violazione degli obblighi di informazione previsti dal codice della strada circa la presenza delle dette apparecchiature che costituiscono norme di garanzia per l’automobilista, non incide sulla legittimità dell’accertamento e l’irrogazione della sanzione. (Cass. Civ., sez. II, 27 aprile 2016, n. 8415) [Riv-160708P589] (Art. 146 cs).

 

Mercoledì, 27 Aprile 2016
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