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Notizie brevi , Articoli 25/05/2017

Fisco in pillole
Tassa AIRBNB (tassa sugli affitti brevi)
Locazione beni immobili, le sanzioni

La manovra correttiva della legge di stabilità 2017 (art. 4 DL 50/2017), ha introdotto novità anche in tema di tassazione per gli affitti brevi, derivanti da chi offre, per un limitato periodo, una casa, un appartamento o una stanza in locazione, come tipicamente avviene sul noto sito "AIRBNB".
E' stato previsto l'obbligo del versamento della cedolare secca con aliquota al 21%, come previsto dall'art. 3 del D.L. 23/2011.
 
TASSA AIRBNB dal 1° giugno

La cosi identificata tassa, la quale riguarda tutti gli intermediari nei contratti di affitto, sia che questa attività venga esercitata attraverso  portali web sia che avvenga mediante agenzie immobiliari o di intermediazione, entrerà in vigore già a partire dal 1° giugno p.v. ovvero, sui contratti stipulati a partire da tale data, senza necessità che venga emanata una apposita circolare operativa da parte dell'Agenzia delle Entrate.
 
ESTENSIONE AI B&B
 
L'Agenzia, a seguito di sollecitazioni parlamentari, ha inteso chiarire in tempi brevi, quali saranno i soggetti obbligati al nuovo adempimento. Ha proposto, inoltre,  di estendere la tassa anche alle attività di B&B (bed and breakfast) occasionale, comprensiva di servizi  accessori attualmente  inquadrati nella categoria di redditi diversi.
 
NUOVI ADEMPIMENTI

Si precisa, che in realtà non si tratta di una nuova tassa, ma di una nuova procedura la quale prevede maggiori adempimenti per gli intermediari, studiata per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale sugli affitti. La cedolare secca sugli affitti brevi, non deve essere versata dal contribuente, ma dal portale web o dall'agenzia immobiliare che fa da intermediario in qualità di sostituti di imposta.
La ritenuta va sempre applicata, anche se il proprietario non intende avvalersi della tassazione sostitutiva, in questo caso, l'importo versato costituirà un acconto sull'IRPEF complessivamente dovuta dall'interessato.

SANZIONI
 
Le sanzioni previste per l'intermediario inadempiente, vanno da 250 a 2.000 Euro. Gli intermediari obbligati a trasmettere i dati di contratti di locazione breve, trovati inadempienti, saranno sottoposti a sanzione pari al 20% dell'ammontare non trattenuto a titolo di ritenuta, operando in qualità di sostituto di imposta.
 

Giovedì, 25 Maggio 2017
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