Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell’assicuratore - Eccezioni derivanti dal contratto - Certificato assicurativo - Validità dello stesso - Rilascio dopo il sinistro con fraudolenta retrodatazione - Imputabilità all’intermediario dell’assicuratore - Effetti - Inopponibilità della falsità al terzo danneggiato - Sussistenza - Conseguenze nei rapporti tra assicuratore, assicurato ed intermediario
Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo, il possesso di un certificato assicurativo, ad esso relativo, formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodatato, costituisce circostanza non opponibile al terzo danneggiato quando la falsità provenga dall’agente per il tramite del quale è stato stipulato il contratto, potendo, tuttavia, l’assicuratore - una volta adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo - agire in rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele e in via di regresso nei confronti dell’assicurato. (Cass. Civ., sez. III, 11 aprile 2016, n. 6974) [Riv-160708P596] (Art. 193 cs).