Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Veicoli immatricolati in Stati esteri - Garanzia dell’U.C.I. - Ambito applicativo - Garanzia per danni alle cose trasportate - Inclusione - Fondamento
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni cagionati alla circolazione nel territorio della Repubblica da veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, la copertura assicurativa dell’U.C.I., al pari che per i veicoli immatricolati in Italia, concerne anche i danni causati alle cose trasportate, ponendosi l’obbligo assicurativo dell’U.C.I. di cui all’art. 6 della l. n. 990 del 1969 (vigente all’epoca dei fatti) in correlazione con la disposizione di cui al precedente art. 1, comma 1, della medesima legge, che sancisce l’obbligatorietà dell’assicurazione r.c.a., e, quindi, con l’obbligo sancito dall’art. 2054 c.c., che contempla anche il danno alle cose. (Cass. Civ., sez. III, 10 marzo 2016, n. 4669) [Riv-160708P612] (Art. 193 cs).