Sinistro tra veicolo privato e veicolo espletante servizio urgente di istituto con azionamento di sirena e lampeggiante – Rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza da parte del veicolo di servizio
La specificazione del parametro normativo contenuto nella disposizione di cui all’art. 177, comma 2, cod. strada, relativa all’obbligo dei conducenti dei cd. mezzi di soccorso, che eseguano servizi urgenti di istituto con attivazione dei dispositivi acustici e di segnalazione visiva, di rispettare comunque le regole di comune prudenza e diligenza, deve avvenire da parte del giudice mediante l’individuazione della regola di condotta da osservare nel caso concreto. Tale valutazione di adeguatezza della velocità di marcia del mezzo di soccorso, e comunque della condotta di guida che eviti ingiustificati pericoli agli altri utenti che percorrano quella strada o quelle che con essa si incrociano, secondo il parametro normativo individuato, e da commisurarsi all’urgenza del servizio da espletare, è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non anche per il giudizio di fatto sulla dinamica del sinistro e l’esistenza o l’esclusione del rapporto causale tra l’evento e le rispettive condotte di guida. (Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2016, n. 3503) [Riv-160708P634] (Art. 177 cs).