Camera approva provvedimenti per autotrasporto
da trasportoeuropa.it
L'articolo approvato dalla Camera è il 47 bis, che raccoglie diversi provvedimenti chiesti nei mesi scorsi dalle associazioni dell'autotrasporto riguardo al distacco degli autisti stranieri (per contrastare il cabotaggio stradale), le de-contribuzione per gli autisti che svolgono trasporti internazionali, sanzioni per l'occupazione delle piazzole per lo scarico merci, nuove tolleranze per i trasporti intermodali, risorse per la riduzione dei pedaggi autostradali e deduzioni forfettarie delle trasferte, marebonus e ferrobonus. Però, per l'entrata in vigore di tali norme bisogna aspettare l'approvazione del Senato, che avverrà nei prossimi giorni. L'associazione Assotir ha diffuso una nota che sintetizza le nuove norme.
Comunicazione preventiva del distacco obbligatoria per gli autisti stranieri che svolgono attività di cabotaggio stradale in Italia. Rispetto a quanto già previsto dalla Legge 136/2016, la nuova norma impone che la dichiarazione contenga anche informazioni su paga oraria in euro e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio.
La dichiarazione vale tre mesi e sul veicolo deve esserci una copia della notifica della sua comunicazione al ministero del Lavoro, insieme con contratto di lavoro e busta paga dell'autista. Tutti i documenti devono essere tradotti in lingua italiana. La mancanza della documentazione, oppure se non è conforme alla norma, comporta la sanzione immediata da 1000 a 10.000 euro.
Per gli autisti che svolgono trasporti internazionali, è attivata (nei limiti della de minimis) la de-contribuzione previdenziale, per ora solo per l'anno 2016. Ciò vale solamente per i conducenti che hanno svolto autotrasporto internazionale per almeno cento giorni l'anno. In questo caso, non basta l'approvazione della Legge, perché è necessaria anche una circolare dell'Inps con le disposizioni attuative.
Riguardo alle risorse per l'autotrasporto, l'articolo 47 bis aumenta lo stanziamento per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali erogate dall'Albo degli Autotrasportatori di 55 milioni l'anno. Per le deduzioni forfettarie per le trasferte delle imprese minori, la Legge stanzia ulteriori 10 milioni per il 2017 e il 2018, permettendo così di garantire gli importi del 2016. Dopo l'approvazione definitiva, bisognerà attendere una nota applicativa dell'Agenzia delle Entrate. L'articolo 47 bis autorizza per il 2018 anche 35 milioni per il marebonus e 20 milioni per il ferrobonus.
La Legge concede anche una tolleranza per i trasporti di container e casse mobili, assicurando un'altezza fino a 4,3 metri. Secondo quanto spiega Assotir, "la fattispecie in esame (relativa ai veicoli isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato, allorché trasportino contenitori o casse mobili di tipo unificato che comportino il superamento dei limiti di sagoma o di massa di cui agli 61 e 62 del C.d.S), unitamente alla previsione contenuta al comma 6, lett. b bis dello stesso articolo (che esclude la necessità dell'autorizzazione per altezze non superiori ai 4,30 mt) è stata estesa al traino di rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale. Scopo della disposizione (come si legge nella relazione del Governo) è quello di rendere applicabile ai predetti rimorchi e semirimorchi il regime dell'altezza ammessa per i container e le casse mobili, assicurando una tolleranza per circolazione fino a 4,30 metri".
Una nuova norma cambia in Codice della Strada per inasprire la sanzione per sosta vietata sulle piazzole di carico e scarico merci. Il testo chiarisce che i Comuni possono prescrivere orari e riservare spazi in città per il carico/scarico delle merci, riferendosi ai veicoli destinati al trasporto merci (ossia quelli classificati nella categoria N), vietando così la sosta ai veicoli ordinari. La violazione comporta una sanzione da 41 a 168 euro, permettendo la constatazione differita.
L'ultimo provvedimento riguarda i rimorchi e semirimorchi con massa superiore a 3,5 tonnellate, che ora possono viaggiare con la fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario con la sottoscrizione. Assotir precisa che questa norma serve soprattutto nei trasporti intermodali, dove può capitare lo smarrimento della carta di circolazione originale dei veicoli rimorchiati. Finora, in questo caso il rimorchio deve restare fermo fino all'arrivo del duplicato, mentre con la nuova norma potrà continuare a viaggiare con la sola fotocopia.
Alcune significative modifiche al CdS. Qui i dettagli. Ora il provvedimento passa al Senato per l’approvazione definitiva. (ASAPS)