di Luigi Altamura*
LEGGE 41/2016: IN ARRIVO MODIFICHE PER LA PROCEDIBILITA' D'UFFICIO PER LE LESIONI PERSONALI STRADALI E UN PACCHETTO DI MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA
Martedì 13 giugno, in Aula alla Camera dei Deputati, ci sarà l'esame del progetto di legge titolato "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", già approvato nello scorso marzo al Senato in un testo unificato (C. 4368). All'art. 1 comma 16 viene inserito un importante novità in materia di procedibilità che avrà ricadute anche sulla Legge nr. 41/2016, in modo particolare per il reato di lesioni personali stradali, fino ad oggi procedibile d'ufficio non appena tra i coinvolti vi sia una prognosi superiore a 40 giorni. Il testo ora all'esame dei deputati prevede che "16. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all’articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d’ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell’articolo 339 del codice penale;
3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.
Viste le pene edittale detentiva, il reato di lesioni stradali diventerebbe nuovamente procedibile a querela di parte, con una minore ricaduta sugli uffici di polizia giudiziaria, che dovrebbere perciò attendere una querela da parte dei soggetti offesi.
Si torna a parlare di Codice della Strada in Commissione Trasporti alla Camera che si riunirà martedì 13 e mercoledì 14. Torna all'ordine del giorno il "DDL Concorrenza" - Legge annuale per il mercato e la concorrenza (esame C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato). L'art. 10 del DDL al comma 2 prevede che "all’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 »;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: « 1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, A lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse provvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 193 ».
Questo comma è stato già approvato alla Camera e al Senato e pertanto non potrà subire ulteriori modifiche. Occorre però capire i tempi di approvazione dell'intero provvedimento legislativo, presentato alla Camera nell'aprile del 2015. Il Comitato Ristretto della Commissione Trasporti affronterà poi una lunga serie di disegni di legge ora unificati che prevedono altre modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (seguito esame testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prataviera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A - Rel. Meta).
Molti gli argomenti che potranno essere inseriti nell'esame dei deputati, dai veicoli storici, ai proventi dei parcheggi a pagamento, dall'abbigliamento tecnico protettivo per conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, a nuove norme in materia di targhe, all'accertamento dell'assenza di disturbi del sonno per il conseguimento della patente, ai sistemi di sicurezza dei seggiolini per bambini anche per prevenire l'abbandono di minori a bordo dei veicoli, a nuove norme per la copertura assicurativa e l'esterovestizione, ai criteri e limiti per la determinazione delle spese di accertamento e notificazione delle violazioni. Vi terremo aggiornati.
*Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona
Coordinatore Servizio Protezione Civile Comune di Verona
Riparte l’importante progetto di legge con un pacchetto di modifiche alle norme sulla procedibilità anche per le lesioni personali stradali (Legge n.41) e per il Codice della Strada. (ASAPS)