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*di Girolamo Simonato
Multa annullata se l’apparecchiatura non è revisionata

Paolo Conte con la sua canzone – poesia “Velocità silenziosa” che raccontava come:
“Una bella bici che va
silenziosa velocità
sopra le distanze, le lontananze starà
una bella bici che va
silenziosa velocità
rotolava biglie e il
Giro d’Italia farà”


La velocità silenziosa non viene rilevata dagli strumenti, almeno quella di Paolo Conte, essa è correlata alla funzionalità della bici. È vero che oggi ci sono le auto elettriche che potrebbero condividere la “velocità silenziosa”, ma loro possono essere rilevate dai c.d. “autovelox”.
L’eccesso di velocità è normato dall’art. 142 Codice della Strada, il quale impone i vari limiti di velocità in sinergia con i veicoli e le tipologie delle strada.
La stessa norma prevede come devono essere svolti i controlli con gli strumenti, i quali dapprima devono essere omologati e sottoposti a obbligatoria periodica taratura.
L’imput suggerito dalla sentenza del Giudice di Pace di Modena n. 217/17 del 01/03/2017, la quale, emessa a seguito del ricorso in oggetto, nel quale si eccepiva, oltre ad altre fattispecie di cui all’art. 142 C.d.S., la mancanza della taratura e revisione periodica della strumentazione utilizzata dall’organo di polizia operante nella fase dell’accertamento di cui all’art. 142 comma 11, offre, la possibilità di analizzare quanto emesso della Sentenza n. 113 della Corte Costituzionale del 29/04/2015.

Leggendo la stessa, si apprende come i giudici riportano, la sentenza n. 277 del 04/07/2007, la quale prende “spunto” dal Giudice di pace di Dolo, che ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità (taratura)».
La considerazione in diritto, svolta dai Giudici, è la seguente: “La Corte è chiamata a decidere se la mancata previsione delle revisioni periodiche di dette apparecchiature, violi:
a) l’art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, perché – senza giustificazioni – la verificazione (taratura) periodica è prevista nell’ordinamento solo per gli strumenti di misura nelle transazioni commerciali e non per gli strumenti di rilevazione della velocità, che sono comunque strumenti di misura;
b) l’art. 24 Cost., poiché la persona assoggettata all’accertamento si troverebbe «nell’impossibilità di esercitare il proprio diritto di difesa», essendo l’apparecchio, una volta omologato, soggetto ad una presunzione di buon funzionamento non verificabile in alcun modo, data anche l’irripetibilità dell’accertamento, e mancando uno strumento che a posteriori permetta di risalire alla sua corretta funzionalità;
c) l’art. 111 Cost., atteso che l’irripetibilità dell’accertamento e l’impossibilità per l’interessato di verificare successivamente il corretto funzionamento dell’apparecchio, lederebbero il principio della parità tra le parti processuali, godendo l’amministrazione di una presunzione di verità dell’accertamento, nonostante l’assenza dell’obbligo di un controllo periodico della funzionalità dello strumento di rilevazione.”

Interessante è la parte conclusiva della stessa: “Il rimettente, nella ricostruzione del quadro normativo e nella individuazione della norma rispetto alla quale lamenta una irragionevole disuguaglianza, ha indicato la disciplina secondaria concernente gli strumenti di misura utilizzati nei rapporti commerciali e non ha, invece, sperimentato l’applicazione della normativa generale del 1991 alla luce del sistema internazionale delle unità di misura SI, che comprende la velocità come unità derivata (tale normativa l’amministrazione aveva dichiarato nel 2000 di volere attuare: nota 27 settembre, n. 6050, del Ministero dei lavori pubblici-Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale).
L’erronea individuazione della norma indicata come termine di comparazione non consente al giudice rimettente di affermare che, data l’irripetibilità dell’accertamento, la mancata previsione di tarature periodiche per assicurare la funzionalità dello strumento di rilevazione della velocità violi gli artt. 24 e 111 Cost.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Dolo con l’ordinanza indicata in epigrafe.”

Nella sentenza 113/15, i Giudici hanno esaminato la giurisprudenza relativa alla questione di legittimità costituzionale di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 285 del 1992, inriferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., ritenendo non fondata la questione per erronea individuazione daparte del giudice rimettente del termine di comparazione nel decreto del Ministero dell’industria, delcommercio e dell’artigianato 28 marzo 2000, n. 182 (Regolamento recante modifica ed integrazionedella disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di cameredi commercio), anziché nell’art. 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistemanazionale di taratura).
A tal fine la Corte prospetta il dubbio di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 3 Cost. sotto iseguenti profili:
a) «per l’assoluta irragionevolezza e conseguente disuguaglianza, che [consentirebbel’esclusione] dall’applicazione della […] normativa generale, anche internazionale, in tema di misuraricomprendente pure la velocità come unità derivata»;
b) «con riguardo, come tertiumcomparationis, allanormativa di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), cheprevede anche la velocità quale unità di misura derivata»;
c) «con riferimento […] alla normativacomunitaria (Norme UNI EN 30012 – parte 1 come integrate da UNI EN 10012), che [prevederebbe] ildovuto e relativo adeguamento del nostro ordinamento»;
d) per la palese irragionevolezza di un sistemache consente di dare certezza giuridica e inoppugnabilità ad accertamenti irripetibili – fonti di potenzialigravi conseguenze per chi vi è sottoposto – svolti da complesse apparecchiature senza che la loroefficienza e buon funzionamento siano soggette a verifica «anche a distanza di lustri».

Inoltre, è interessante il lavoro svolto dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale osserva che in base alla normativa europea di riferimento, concernente il sistema UNI EN 30012 di cui alla direttiva 28 marzo 1983, n. 83/189/CEE (Direttiva delConsiglio che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazionitecniche), recepita nel nostro ordinamento con la Legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedurad’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi dellasocietà dell’informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consigliodel 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20luglio 1998), tutti gli strumenti di misurazione dovrebbero essere sottoposti a taratura.

Detti centri provvederebbero ad eseguire tutti i controllirichiesti ai fini dell’emissione del “certificato di taratura”, non essendo consentito lo svolgimento diquesta funzione né alla ditta produttrice, né a quella distributrice degli apparecchi per la rilevazione delle velocità.
Dunque, l’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 – come interpretato dalla consolidatagiurisprudenza della Corte di cassazione – deve essere dichiarato incostituzionale in riferimento all’art. 3Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delleviolazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Interessante sono gli articoli di stampa pubblicati post sentenza, con titoli “enormi”, ma di fatto l’unica realtà oggettiva è l’illegittimità dell’atto di accertamento da parte degli organi di polizia, che successivamente viene tradotto nel procedimento amministrativo sfociante nella contestazione del verbale di cui all’art. 200 del C.d.S., oppure, come nel caso di specie del ricorso al Giudice di Pace di Modena la notificazione dello stesso ai sensi dell’art. 201 C.d.S., secondo il dettato del “principio di solidarietà” ascritto all’art. 196 C.d.S., che prevede, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria la notifica al proprietario del veicolo ed altri soggetti ben riportati nella citata norma, se lo strumento per il controllo elettronico utilizzato non è stato preventivamente sottoposto alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 depositata il 18 giugno 2015, ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ''nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.
Nello studio e nell’analisi delle giudizi, emanati post sentenza n. 113/15, si apprende che il verdetto relativo all’art. 45 C.d.S., spesso è sottovalutato.
Di questo è buona “scuola”, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. II Civile, datata 11 maggio 2016, n. 9645, nella quale si legge:
“Punto 2.- Con il secondo motivo dei ricorso si deduce il vizio di violazione e/o falsa applicazione della legge n. 273/1991, norma UNI EN 30012, dell'art. 345 D.P.R. n. 495/1992 (reg.to esec. C.d.S.), dell'art. 23, dodicesimo comma L. n. 689/1981 e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c.. Viene censurata l'erroneità della impugnata sentenza in punto di onere probatorio (addossato dalla stessa al ricorrente) in relazione alla deduzione e dimostrazione della presenza di difetti di funzionamento del tele laser LTI 20-20. L'impugnata sentenza viene censurata, altresì, per l'erroneo ritenuto presupposto della NON necessaria attestazione che l'anzidetta strumentazione era stata sottoposta a obbligatoria periodica taratura e a periodici controlli equivalenti tali da rendere legittimo l'accertamento della violazione dei limiti di velocità.
Punto 4  . . .Tanto anche in base alla dirimente testuale considerazione della "palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che non adeguandosi (come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale a suo tempo) alla richiamata normativa interna ed alla sua stessa manifestata volontà di cui alla citata nota (6050) ministeriale, finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato : quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irrepetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo". Nell'occasione veniva , per di più, pure rilevato che, "fra l'altro, appariva incongruo, oltre che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformità al modello omologato".
La Corte Costituzionale con nota sentenza n. 113 in data 29 aprile/18 giugno 2015 "dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, co. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura".

Bene ha fatto il Giudice di Pace di Modena accogliere il ricorso presentato contro il Prefetto di Modena.
La elogiata poesia di Paolo Conte non ha di questi problemi, la sua bici ha fatto il Giro d’Italia, ha conosciuto molte strade, città, paesi e borghi, ma non ha conosciuto l’autovelox e il 142 del codice della strada. La sua bici vuole fama e chilometri, una bici è una dama falla vincere, falla ridere ma soprattutto la bici deve rispettare l’ambiente e la sicurezza stradale.


 * Consigliere nazionale ASAPS
 

Martedì, 13 Giugno 2017
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