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Omicidio - Colposo - Aggravanti - Violazione delle norme sulla circolazione stradale - Sussistenza - Ragioni

(Cass. Pen., sez. IV, 2 maggio 2016, n. 18204)

Ai fini della sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 589, comma secondo, cod. pen., è sufficiente la violazione della regola generale di cautela di cui all’art. 140 cod. strada (secondo la quale gli utenti della strada debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale) che, ponendo un principio informatore della circolazione, è implicitamente richiamata in ogni contestazione di colpa generica. (Cass. Pen., sez. IV, 2 maggio 2016, n. 18204) [Riv-1609P694] (Artt. 140 cs; 589 cp.).

Lunedì, 02 Maggio 2016
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