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Responsabilità civile - Cose in custodia y Pubblica amministrazione - Ente proprietario di una strada destinata ad uso pubblico - Obbligo di vigilanza - Sussistenza - Permanenza in caso di appalto per l’esecuzione di lavori di manutenzione e sorveglianza - Configurabilità

(Cass. Pen., sez. IV, 22 aprile 2016, n. 17010)

In tema di responsabilità per colpa, sussiste in capo all’Ente proprietario di una strada destinata ad uso pubblico una posizione di garanzia da cui deriva l’obbligo di vigilare affinché quell’uso si svolga senza pericolo per gli utenti e che permane anche in caso di concessione di appalto per l’esecuzione di lavori di manutenzione stradale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la pronuncia che aveva escluso la sussistenza di una posizione di garanzia in capo al direttore dei lavori dell’Ente proprietario della strada, in relazione ad un sinistro stradale verificatosi nel cantiere, limitandosi ad accertare che non risultavano sue ingerenze nell’organizzazione dei lavori né segnalazioni di pericolo o anomalie sul percorso). (Cass. Pen., sez. IV, 22 aprile 2016, n. 17010) [Riv-1609P699] (Art. 589 cp.).

Venerdì, 22 Aprile 2016
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