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Notizie brevi 16/12/2003

Veicoli al servizio di persone diversamente abili: cosa c’è da sapere?

Veicoli al servizio di persone diversamente abili: cosa c’è da sapere?

a cura di Maurizio Marchi

Sentenza Corte Costituzionale 11.7.2000, n. 328
"Il testuale riferimento ai veicoli al servizio delle persone disabili, contenuto nell’art. 188 CDS, non può essere interpretato nel senso della implicita esclusione del trasporto di cortesia dal beneficio della sosta senza limiti temporali, in aree di parcheggio a tempo, ma nel ben diverso senso che il beneficio è limitato a quei veicoli che effettivamente trasportano la persona disabile e sono, quindi, in tal senso, al servizio della stessa."
DPR 24.7.1996, n. 503, art. 11
"(Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili).
Alle persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia vietata o limitata la sosta.
Le facilitazioni possono essere subordinate all’osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele. La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e nelle "aree pedonali urbane", così come definite nel DLG 30.4.1992, n. 285, art. 3, qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all’art. 12. Nell’ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50, o frazione di 50 posti disponibili. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a DPR 16.12.1992, n. 495, art. 120."
Art.7, c.4 CDS
"Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli utilizzati dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale."
Art.188,
cc.2 e 3 CDS

(Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide)

".I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al c. 1 sono autorizzati dal Sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del c. 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato."
N.B.: il pagamento è legato al tempo

Legge 24.11.1981, n. 689, art. 4
"Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto in stato di necessità"

Legge 5.2.1992, n. 104, art. 28, c. 1

"legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate": "(Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate).

I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati

DLG 30.6.2003, n. 196, art. 74
"(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici).
I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno. Le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento. La disposizione di cui al c. 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
Art. 381, c. 5 regolamento CDS (strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide)
".Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della
persona interessata, il Sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne (figura II.79/a). Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi". Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo."
Cassazione, Sentenza 20.11.1985, n. 5710
"L’esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivanti dallo stato di necessità, secondo la previsione dell’art. 4 della legge 24.11.1981, n. 689, postula, in applicazione dei principi fissati dagli articoli 54 e 59 CP, un’effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non tanto da mero stato d’animo, ma da circostanze concrete che la giustifichino."
Cassazione, Sentenza n. 3961 del 2 ottobre 1989
"In tema di infrazioni amministrative, lo stato di necessità, contemplato dall’art. 4 della legge 24.11.1981, n. 689 come causa di esclusione della responsabilità, è ravvisabile solo in presenza di tutti gli elementi previsti dall’art. 54 CP, incluso il pericolo attuale di un danno grave alla persona."
Cassazione, Sez. VI, Sentenza 13.1.1994, n. 222
"Ai fini dell’esimente di cui all’art. 54 CP, è peraltro da considerarsi che, alla stregua della detta disposizione, il pericolo, cioè la costrizione a violare la legge, viene a mancare tutte le volte in cui con altri mezzi si possa ottenere quanto è indispensabile per evitare il danno."
Sentenza Cass. Penale Sez. V 28.12.1995, n. 12589
"Integra il reato di falsità materiale la fotocopia di documento autorizzativi legittimamente detenuto realizzata in modo da simulare l’originale ( nella fattispecie, una copia di contrassegno invalidi era utilizzata dal figlio del titolare)".
Sentenza Cass. Civile Sez. I 20.11.1996, n.10172
"DPR n. 384/1978, art. 5 - statuendo che nei luoghi in cui "sia vietata la sosta, può essere consentito dalle autorità competenti, ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, subordinatamente all’osservanza di eventuali prescrizioni stabilite dal sindaco interessato, di sostare con il veicolo da essi utilizzato" - si limita ad attribuire alle autorità competenti il potere di stabilire, in favore dei soggetti ivi indicati, deroghe ai divieti di sosta stabiliti in via generale. Ciò emerge dalla chiara lettera della norma, che subordina espressamente la deroga ad un provvedimento delle "autorità competenti", in relazione al quale stabilisce limiti e procedura, escludendo espressamente (art. 5 secondo comma) che il divieto di sosta possa essere derogato riguardo agli spazi riservati ai percorsi preferenziali dei mezzi destinati al trasporto pubblico collettivo. Tale disposizione, contenuta in una fonte normativa primaria, non può essere modificata da circolari".
Sentenza Cass. Civile Sez. I 24.7.1997, n. 6913
"DPR n. 384/1978, art. 5, che è norma primaria ovviamente non modificabile da circolari - statuendo che nei luoghi in cui sia vietata la sosta "può essere consentito dalle autorità competenti, ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, subordinatamente all’osservanza di eventuali prescrizioni stabilite dal sindaco interessato, di sostare con il veicolo da essi utilizzato", purché non si tratti di spazi riservati ai percorsi preferenziali dei mezzi pubblici - si limita ad attribuire alle autorità competenti il potere di consentire, ma non consente esso direttamente, deroghe ai divieti di sosta generali, in favore dei soggetti ivi indicati.
Ciò emerge dalla chiara lettera della norma che subordina la deroga ad un provvedimento, cui demanda contemporaneamente anche di stabilire le prescrizioni conformative della deroga stessa."
Sentenze Cass. Civile Sezioni Unite 26.2.1993, n. 2412 e 3.4.2000, n. 89
"Il minorato fisico con capacità di deambulazione notevolmente ridotta ha, ai sensi dell’art. 6 del DPR 27.4.1978, n. 384, un diritto soggettivo al rilascio - dietro presentazione della documentazione attestante tale sua condizione - del contrassegno che ne prova la legittimazione a fruire delle agevolazioni nella circolazione e nella sosta del veicolo, senza che alla pubblica amministrazione competa alcun apprezzamento circa il grado della minorazione, l’idoneità della stessa ad impedire l’uso di mezzi pubblici di trasporto o il carattere congenito o acquisito di essa e senza che ai fini della suddetta configurazione della posizione soggettiva dell’interessato che ne comporta la tutelabilità in sede di giurisdizione ordinaria ‚ rilevi la potestà discrezionale della stessa amministrazione di istituire o non in via generale le suddette agevolazioni."
giudice di Pace di Pisa, nella Sentenza 3.5.2000, n. 334
Giudice di Pace di Pisa, nella Sentenza 3.5.2000, n. 334, non ha
ammesso l’esimente in caso di trasporto di persona gravemente invalida: "Lo stato di necessità non è un’esimente che può valere una volta per tutte perché essa deve sussistere ogni volta, in quella determinata situazione di fatto ed in quel determinato momento in cui quella determinata violazione di legge viene contestata."
Comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali del
11.3.1999
"(Privacy e contrassegni per gli automobilisti).
I contrassegni che i cittadini, per particolari condizioni fisiche o per ragioni di residenza e lavoro devono lasciare in vista all’interno dei loro veicoli per poter accedere ai centri storici o ad aree di parcheggio riservate, non sono sempre conformi alle norme sulla privacy. Ancora meno conforme è la prassi, in uso in alcuni comuni, di far esporre ai cittadini residenti nei centri storici copie di documenti. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali con un provvedimento nel quale ha esaminato i diversi aspetti connessi all’utilizzazione dei dati personali per fini di circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e per la sosta in spazi riservati. Numerose infatti sono state le segnalazioni con le quali i cittadini hanno lamentato la violazione della legge n. 675/1996 in relazione agli obblighi previsti dal Codice della strada e dalle norme collegate. L’autorità ha osservato che i comuni, come tutte le altre pubbliche amministrazioni, possono legittimamente raccogliere, utilizzare e diffondere dati personali anche di natura sensibile (come eventuali condizioni di handicap), ma devono rispettare, in particolare, il principio di"pertinenza" e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità prefissate. Il contrassegno e le copie di documenti esposte contengono, invece, alcuni dati personali non strettamente necessari all’accertamento da parte degli organi comunali di eventuali abusi o infrazioni da parte degli automobilisti. Il Garante ha fornito, dunque, alcune indicazioni, anche di tipo operativo, affinché le modalità previste per accertare la regolarità dell’accesso ai centri storici vengano rese conformi alle norme sulla privacy. Per il controllo della genuinità del contrassegno per portatori di handicap motori, infatti, è sufficiente che esso rechi in evidenza l’indicazione del comune competente e del numero di autorizzazione, informazioni dalle quali si può agevolmente risalire al titolare del permesso, sapere se il documento è contraffatto, verificare la validità del permesso ed il suo uso corretto. La soluzione del problema è semplice: le generalità del titolare possono essere riportate sul lato posteriore del contrassegno o comunque opportunamente celate alla visibilità all’esterno del veicolo, rendendole conoscibili invece in caso di richiesta del pubblico ufficiale. Inoltre, la dicitura relativa al parcheggio per persone invalide risulta del tutto superflua, considerando che il contrassegno reca già un disegno che identifica la particolare categoria di beneficiari. Per gli altri contrassegni, è sufficiente che in essi venga indicato il numero di targa e il numero progressivo del permesso e non anche le generalità e l’indirizzo del titolare, in modo tale da consentire un immediato riscontro in caso di controllo da parte dei vigili urbani sull’esistenza di un’autorizzazione all’accesso ai centri storici e al parcheggio riservato. Le generalità del titolare, anche in questo caso, possono essere riportate nella parte posteriore del contrassegno. L’indicazione dell’indirizzo completo potrà risultare necessaria solo nel caso il permesso sia limitato a determinate strade o solo in quella di dimora o di residenza. Premesso che la dotazione di un contrassegno rimane la soluzione più adeguata, l’uso invalso in alcuni comuni di far esporre agli automobilisti all’interno del veicolo fotocopie del libretto di circolazione o di un documento di identità può risultare giustificata solo in via transitoria e purché sia resa nota agli interessati la possibilità di depennare, sulle fotocopie, le proprie generalità e l’indirizzo. E questo anche alla luce dei disagi rappresentati al Garante da parte dei cittadini preoccupati di dover rivelare la propria residenza ed identità a qualunque passante. Il Garante ha pertanto invitato il Governo a valutare la possibilità di modificare il modello di contrassegno previsto dal regolamento di attuazione del Codice della strada rendendolo conforme ai principi stabiliti dalla legge n. 675/1996 e di promuovere l’introduzione nel nostro ordinamento, anche attraverso la delega prevista dalla legge n. 676/1996, delle garanzie previste a tutela dei dati sensibili. In attesa delle modifiche normative suggerite, il Garante ha poi invitato i comuni a permettere agli interessati di evitare di riportare sui contrassegni le proprie generalità oppure di cancellarle se già riportate, e comunque di mascherare le proprie generalità e l’indirizzo riportati nelle fotocopie del libretto di circolazione."

a cura di Maurizio Marchi

Martedì, 16 Dicembre 2003
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