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Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Patteggiamento- Riduzione della sospensione della patente di guida ex art 222, comma secondo bis, c.d.s. - Reato di lesioni colpose - Applicabilità - Esclusione - Ragioni

(Cass. Pen., sez. IV, 8 aprile 2016, n. 14504)

La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222, comma secondo bis, cod. strada, deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione della disciplina sulla circolazione stradale e non anche a quello di lesioni colpose. (La Suprema Corte, in motivazione, ha chiarito che tale interpretazione è conforme alla “ratio legis” della riforma introdotta con la legge 21 febbraio 2006 n. 102, con la quale il legislatore, avendo elevato in modo significativo la durata della sanzione accessoria in relazione al reato di omicidio colposo, ha inteso limitare a tale ipotesi soltanto la diminuzione in esame). (Cass. Pen., sez. IV, 8 aprile 2016, n. 14504) [Riv-1609P713] (Artt. 222 cs; 590 cp.)

Venerdì, 08 Aprile 2016
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