di R.G.
Versamenti IVA. Le istruzioni del fisco
Con risoluzione n. 73/E/2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposte alle numerose richieste di chiarimenti pervenute in materia di versamenti IVA, alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 193/2016, collegato alla legge di bilancio 2017, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1° legge n. 225/2016.
A essere modificati dal decreto, sono stati gli articoli 6, comma 1 e 7; comma 1 lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542.
In dubbi, in particolare, riguardavano la possibilità di continuare ad applicare le indicazioni in materia di termini versamento IVA, rese in via amministrativa, sulla base delle norme previgenti.
L'Agenzia chiarisce che possono versare l'IVA, oltre il 16 marzo, anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare e conferma la possibilità di compensare il debito IVA, con i crediti delle imposte dirette che emergono dalla dichiarazione annuale dei redditi e di applicare la maggiorazione dello 0,40%, soltanto alla parte del debito non compensata.
Viene confermata poi anche l'opportunità di versare il saldo IVA annuale:
* fino al 30 giugno, con una maggiorazione della somma dovuta dello 0,40%, per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
* fino al 30 luglio, calcolando sul precedente importo, ulteriori interessi dello 0,40%.
Chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento, può inoltre rateizzare, a decorrere dal 30 giugno. Anche chi rateizza, può compensare, come previsto in linea generale, applicando l'incremento dello 0,40% soltanto all'importo effettivamente da versare, al netto della compensazione.
Alcune utili informazioni e risposte alle richieste di chiarimenti in materia di versamenti Iva. (ASAPS)