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Notizie brevi 12/12/2003

Roma - CODICE DELLA STRADA/ SLITTA AL 1°APRILE L’OBBLIGO DEI GIUBBETTI CATARIFRANGENTI

NOTIZIE/BREVI // FILE: DIRETTA WEB // WEB:1577

 

CODICE DELLA STRADA/

SLITTA AL 1° APRILE L’OBBLIGO DEI

GIUBBETTI CATARIFRANGENTI


Slitta dal 1° Gennaio al 1° Aprile 2004 l’obbligo di indossare giubbetti o bretelle catarifrangenti in caso di discesa dal veicolo in condizioni di scarsa visibilità. Il decreto ministeriale che fissa le caratteristiche tecniche dei giubbetti, atteso per metà Novembre, accompagnato da una circolare esplicativa, dovrebbe essere varato prima della fine del 2003, con ogni probabilità il 29 Dicembre, quando scadrà il termine fissato dalla Commissione europea per l’invio della osservazioni da parte degli altri stati membri. L’allungamento dei tempi per l’entrata in vigore dell’obbligo dei giubbetti catarifrangenti va individuata nelle difficoltà che il decreto di attuazione ha incontrato per ottenere il via libera da Bruxelles. Il nuovo articolo 162 del Codice della Strada delega infatti il Ministero delle Infrastrutture a recepire con proprio decreto i requisiti tecnici dei giubbetti, peraltro già fissati dal regolamento Ece/Onu numero 471 che detta le caratteristiche per gli indumenti da lavoro delle forze di polizia e degli addetti ai cantieri stradali. Caratteristiche che nella prima versione del decreto inviato a Settembre a Bruxelles non sono state inserite. La Commissione ha quindi informalmente invitato l’Italia a riscrivere il provvedimento. Sotto accusa il colore di giacche e bretelle per le quali, nella prima stesura, il Ministero delle Infrastrutture prevedeva solo l’uso del giallo. Per gli indumenti obbligatori dal prossimo Aprile potranno essere utilizzati sia il giallo che l’arancione, mentre per le bretelle non è richiesto un abbinamento particolare; potrà dunque essere usato oltre al giallo e arancione anche grigio e bianco. Nel decreto vengono definiti i livelli di riflettenza a cui le imprese produttrici dovranno conformarsi mentre non sarà necessario richiedere alcun tipo di autorizzazione per produrre gli indumenti o ottenere l’omologazione dei prodotti. Nella circolare del Ministero l’unica richiesta alle aziende è quella di prevedere, per gli indumenti prodotti secondo le regole fissate per decreto, una speciale etichetta in cui, oltre alla marcatura Ce compaia anche un numero di identificazione che sarà stabilito dalla circolare stessa. La discesa dal veicolo in condizioni di scarsa visibilità comporta la detrazione di 2 punti dalla patente e una multa che può variare da 33,60 a 137,55 euro. Se l’infrazione viene commessa da un passeggero viene applicata solo la sanzione pecuniaria.


da ASA press


Venerdì, 12 Dicembre 2003
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