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Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli – Tamponamento – Presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. – Esclusione – Responsabilità del tamponante – Onere della prova liberatoria – Configurabilità

(Cass. Civ., sez. III, 21 aprile 2016, n. 8051)

In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale. (Cass. Civ., sez. III, 21 aprile 2016, n. 8051) [Riv-1609P734] (Art. 149 cs.).

Giovedì, 21 Aprile 2016
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