Veicoli - Tassa di circolazione - Veicoli di interesse storico e collezionistico - Veicoli di età compresa tra i 20 e i 29 anni - Soggezione al pagamento di tassa di circolazione forfettaria, se utilizzati su pubblica strada - Esclusione di sanzioni e interessi per i pagamenti tardivi, effettuati entro il 31 maggio 2015 - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tributi erariali - Illegittimità costituzionale
Sono illegittimi, in riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma, lett. e) e 119, secondo comma, Cost., gli artt. 1, commi 2, 3 e 4 L.R. Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali) e 8 L.R. Umbria 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), nella parte in cui prevedono l’esclusione di sanzioni e interessi per i pagamenti tardivi, effettuati entro il 31 maggio 2015, della tassa automobilistica per i veicoli di età compresa tra i 20 e i 29 anni. Tali veicoli di particolare interesse storico e collezionistico sono soggetti al pagamento della tassa automobilistica per effetto dell’art. 1, comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), che ha abrogato l’esenzione precedentemente prevista dall’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale). (Corte Costituzionale, 21 luglio 2016, n. 199) [Riv-1610P749] – (Tassa proprietà)