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Articoli 06/07/2017

di Luigi Altamura*
Novità in materia di Codice Penale e Procedura Penale: le conseguenze sul reato di lesioni personali stradali

Foto Blaco - archivio Asaps

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di martedì 4 luglio la Legge 23 giugno 2017, n. 103  "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario". Un provvedimento con importanti novità e che avrà ripercussioni anche sul nuovo reato di lesioni personali stradali, introdotto dalla legge nr. 41/2016. Il provvedimento è composto da un unico articolo e ben 95 commi e al comma 16 così riporta "16. Il Governo e' delegato ad adottare,  nel  termine  di  un  anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  decreti legislativi  per  la  modifica  della  disciplina   del   regime di procedibilita' per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori  del  codice  penale,  secondo  i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la procedibilita' a querela per i  reati  contro  la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria  o  con  la  pena edittale detentiva non superiore nel massimo a  quattro  anni,  sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per  il delitto di cui all'articolo 610 del codice  penale,  e  per  i  reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in  ogni  caso la  procedibilita'  d'ufficio  qualora  ricorra  una  delle  seguenti condizioni:
1) la persona offesa sia incapace per eta' o per infermita';
2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale  ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;
3) nei reati contro  il  patrimonio,  il  danno  arrecato  alla persona offesa sia di rilevante gravita';
b) prevedere che, per i reati perseguibili  a  querela  ai  sensi della lettera a), commessi prima della  data  di  entrata  in  vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima  lettera  a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data,  se la  persona  offesa  ha  avuto  in  precedenza  notizia   del   fatto costituente reato; prevedere che, se e' pendente il procedimento,  il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa  dal  reato della facolta' di esercitare il  diritto  di  querela  e  il  termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata.

La legge nr. 103/2017 entrerà in vigore da giovedì 3 agosto. Il Governo perciò avrà tempo fino al 2 agosto 2018 per approvare una norma che modifichi la procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni personali stradali, che tornerà perciò a querela di parte, ma solo dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, che da fonti ministeriali, pare sia quasi pronto per iniziare l'iter. Ad oggi perciò - è bene ricordarlo anche agli utenti della strada - il reato previsto e punito dall'art. 590bis del codice penale è procedibile d'ufficio, con obbligo della polizia giudiziaria di inviare notizia di reato all'autorità giudiziaria non appena venuta a conoscenza di una prognosi superiori ai 40 giorni.

*Comandante Corpo Municipale di Verona

 

>Vigente al: 3-8-2017
LEGGE 23 giugno 2017, n. 103
Modifiche al codice penale, al codice di procedura  penale e all'ordinamento penitenziario. (17G00116)
(GU n.154 del 4 luglio 2017)

 


Una anticipazione sulle novità della nuova legge anche per il reato di lesioni personali stradali. Legge 41/2016. (ASAPS)

Giovedì, 06 Luglio 2017
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